A pochi mesi di distanza dall’ordinanza n. 18828 del 2015 (cfr. ordinanza n. 18828 del 2015) la Sesta Sezione Civile del Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2691/2016, depositata il 10 febbraio 2016, ha ribadito il principio secondo il quale è sempre dovuta dalla parte soccombente la restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo unificato anche se non espressamente previsto dalla decisione del Giudice che ha emesso la sentenza.
L’ordinanza n. 2691/2016 infatti ha stabilito che «qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell’ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla partevittoriosa, la statuizione di condanna (nel regime del d.m. n. 55 del 2014 eventualmente anche recante condanna alle spese documentate diverse da quella del contributo e nel regime anteriore eventualmente recante la liquidazione di una somma per esborsi forfettariamente determinata inidonea a comprendere il contributo) si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sarà documentabile anche in sede di esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento».