Un provvedimento adottato con la “fiducia”, il che da la misura di quante siano state le divergenze in seno alle Camere.
Le pene:
1) Omicidio
– resta la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni) per l’ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il codice della strada;
– la seconda, prevede invece da 8 a 12 anni di carcere per chi provoca la morte di una persona sotto effetto di droghe o in stato di ebbrezza grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro);
– la terza prevede, infine, la reclusione da 5 a 10 anni se l’omicida si trova in stato di ebbrezza più lieve (se il tasso alcolemico supera 0,8 grammi per litro) ovvero abbia causato l’incidente a seguito di condotte particolarmente pericolose (ad esempio, eccesso di velocità, guida contromano, sorpassi e inversioni a rischio, ecc.).
2) Lesioni personali
– invariata la pena base (se provocate per violazione al codice della strada)
– da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime se il guidatore è sotto l’influenza di alcol o droghe.
– se il conducente si trova in stato di ebbrezza lieve (sopra la soglia di 0,8 g/l) o se ha causato l’incidente per via di condotte pericolose scatta comunque la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per quelle gravissime.
I Conducenti mezzi pesanti saranno colpiti dall’ipotesi più grave di reato (omicidio e lesioni) se guidano sotto effetto di droghe o alcol, anche in presenza di ebbrezza lieve (tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5) saranno applicati gli aggravi di pena per entrambi i reati.
I pirati della strada saranno puniti con l’aumento di pena da un terzo fino a due terzi, pena che in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni.
Aggravanti anche se l’incidente provoca la morte o lesioni di più persone e viene stabilito inoltre il
divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti sulle specifiche circostanze aggravanti. La pena è diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto con il concorso di colpa della vittima o di terzi.
Per il nuovo reato di omicidio stradale è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nei casi più gravi (facoltativo negli altri casi). Il pm, inoltre, potrà chiedere la proroga delle indagini preliminari soltanto una volta.
Altra novità, infine, è la possibilità per il giudice di disporre anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici allo scopo di determinare il dna. Nei casi urgenti, il prelievo coattivo potrà essere disposto anche dal pm.
Nei casi di condanna o patteggiamento (anche con condizionale) per entrambi i reati viene automaticamente revocata la patente che potrà essere nuovamente conseguita dopo almeno 5 anni (nell’ipotesi di lesioni) e 15 anni (nell’ipotesi di omicidio). Il termine però è aumentato nei casi più gravi: ad esempio, se il conducente si è macchiato di fuga dal luogo dell’incidente per riavere la patente dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.
Per le licenze di guida straniere vi sarà invece l’inibizione alla guida sul territorio italiano per un periodo analogo.
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