Si segnala la recente ordinanza n°2539 del 21 aprile 2020 con cui il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di differimento avanzata da un legale al fine di poter discutere oralmente la controversia, attesi i “…suoi aspetti di particolare complessità e delicatezza”.
Inutile l’opposizione della controparte, ad avviso della quale l’interesse alla discussione orale non era “…oggetto di previsione legislativa per la fase emergenziale a partire dal 15 aprile 2020”.
E in effetti, l’art. 84, comma 5 stabilisce espressamente che “…in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati”, aggiungendo che “le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione”.
Di diverso avviso il Giudice amministrativo che – interpretando l’art. 84, comma 5, del D.L. 18/2020 alla luce dei diritti costituzionali garantiti dall’art. 111, comma 2, Cost. (c.d. “giusto processo”) e art. 24 Cost. (diritto ad ottenere dal giudice una tutela adeguata ed effettiva della situazione sostanziale azionata), nonché della giurisprudenza evolutiva della Corte europea sull’art. 6, par. 1, della CEDU – ha ritenuto che:
- “il divieto assoluto di contraddittorio orale potrebbe rilevarsi un ostacolo significativo per il ricorrente che voglia provocare la revisione in qualsiasi punto, in fatto come in diritto, della decisione resa dall’autorità amministrativa” e si porrebbe in evidente “contrasto con il principio della pubblicità dell’udienza”
- “l’imposizione dell’assenza forzata, non solo del pubblico, ma anche dei difensori, finirebbe per connotare il rito emergenziale in termini di giustizia “segreta”, refrattaria ad ogni forma di controllo pubblico”.
Il Consiglio di Stato, alla luce delle argomentazioni sopra esposte ha pertanto chiarito che l’art. 84, comma 5, del decreto legge n. 18 del 2020, debba essere interpretato nel senso che: “ciascuna delle parti ha facoltà di chiedere il differimento dell’udienza a data successiva al termine della fase emergenziale allo scopo di potere discutere oralmente la controversia, quando il Collegio ritenga che dal differimento richiesto da una parte non sia compromesso il diritto della controparte ad una ragionevole durata del processo e quando la causa non sia di tale semplicità da non richiedere alcuna discussione potendosi pur sempre, nel rito cartolare, con la necessaria prudenza, far prevalere esigenze manifeste di economia processuale (e ciò in particolare nella fase cautelare, mentre la pretermissione della discussione nel giudizio di merito va valutata anche alla luce di potenziali effetti irreversibili sul diritto di difesa che andrebbero per quanto possibile evitati stante la necessaria temporaneità e proporzionalità delle misure processuali semplificate legate alla situazione pandemica ‘acuta’”.