La nuova disciplina dell’ordinamento forense ha suscitato accesi dibattiti ed in molti si sono chiesti se sia a favore o meno dell’avvocatura.
A prescindere dalle diverse conclusioni alle quali si può giungere un dato di fatto va però registrato: il CNF avrà un ruolo centrale nella regolamentazione di molte materie (specializzazioni, iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, aggiornamento professionale, disciplina etc…).
In pochi si sono tuttavia soffermati sugli effetti che la riforma avrà sui giovani avvocati.
Se lo spirito del legislatore era quello di favorire l’ingresso alla professione di avvocato con criteri di valorizzazione del merito si poteva, infatti, senza dubbio fare di più (ad es. riducendo la discrezionalità dei criteri di correzione della prova scritta) come d’altronde si sarebbe potuto e dovuto fare qualcosa a tutela dell’avvocato ai primi anni di esercizio dell’attività professionale.
Di più si sarebbe dovuto anche fare a tutela dei giovani praticanti considerato che gli stessi saranno giovani avvocati.
Ed invero si sarebbe potuta e dovuta tutelare maggiormente l’effettività della pratica forense, al fine di impedire lo sfruttamento degli stessi ed al contempo richiedere una maggiore partecipazione del dominus alla loro crescita professionale.
Se si vuole arrivare ad un’avvocatura di qualità si deve infatti puntare innanzitutto sulla crescita professionale del giovane aspirante.
Viene infine consacrata la possibilità per l’avvocato, già introdotta dal decreto Bersani del 2006, di fornire una pubblicità informativa dell’attività professionale “con qualsiasi mezzo”.
Tale possibilità, sicuramente di difficile accesso nelle sue forme più efficaci ai giovani colleghi, rende necessaria una massiccia azione di controllo, da parte dei Consigli dell’Ordine, delle modalità con cui si esplica al fine di sanzionare fermamente coloro i quali, oltrepassando i limiti della correttezza, squalificano con i loro comportamenti l’intera categoria.
L’espressione “con qualsiasi mezzo”, che in un primo momento potrebbe destare anche una certa preoccupazione, aprirebbe quindi la possibilità ad ogni forma di pubblicità e quindi anche a quella effettuata attraverso i social network, rendendo di fatto pressappoco impossibile l’attività di monitoraggio del contenuto della stessa pubblicità.
Un discorso a parte meriterebbe infine la dolorosa questione “tariffe professionali”, considerato che la loro abrogazione e sostituzione, in sede di liquidazione giudiziale od in mancanza di un accordo scritto con il cliente con il quale viene pattuito il compenso, con i parametri ministeriali, avrà come effetto che la categoria, ed in particolar modo i più giovani e meno conosciuti, avrà un potere contrattuale assai scarso soprattutto nei confronti della grande clientela, in primis banche ed assicurazioni.
Concludendo, una riforma, nel bene o nel male, è stata fatta, spetterà adesso a noi remare tutti nello stesso senso, per migliorarla anche attraverso gli interventi regolamentari del CNF, il tutto al fine di tendere verso un’avvocatura di migliore qualità e che riacquisti la collocazione sociale di cui godeva in passato.