La Corte di Giustizia Europea con l’odierna sentenza, rileva che la richiesta di un servizio deve consistere in una scelta
libera da parte del consumatore. Orbene, quando il consumatore non è stato informato né dei costi dei servizi né tantomeno della loro preimpostazione e previa attivazione sulla carta SIM che ha acquistato (circostanza la cui verifica spetta al giudice nazionale), non si può ritenere che abbia liberamente scelto la fornitura di tali servizi. In proposito è irrilevante che
l’utilizzo dei servizi abbia potuto richiedere, in taluni casi, un’azione consapevole da parte del consumatore. Parimenti, è irrilevante che il consumatore abbia avuto la possibilità di far disattivare o di disattivare egli stesso tali servizi, dal momento che non era stato previamente informato della loro esistenza.
La Corte rileva che, benché appartenga al giudice nazionale determinare la reazione tipica del consumatore medio, non è evidente che un acquirente medio di carte SIM possa essere consapevole del fatto che tali carte contengano servizi preimpostati e previamente attivati atti a generare costi aggiuntivi, o del fatto che alcune applicazioni o l’apparecchio stesso possano
connettersi a Internet a sua insaputa, né che egli abbia una competenza tecnica sufficiente per disattivare tali servizi o tali connessioni automatiche sul suo apparecchio.
La Corte conclude che, con riserva di verifica da parte del giudice nazionale, condotte come quelle contestate agli operatori di telefonia di cui trattasi costituiscono una «fornitura non richiesta» e, pertanto, ai sensi della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, una pratica sleale, e più precisamente una pratica considerata in ogni caso aggressiva.
Sentenza Corte di Giustizia UE: è pratica commerciale sleale non informare in consumatore dei costi dei servizi preimpostati
fonte : CURIA.EUROPA.EU