Due medici siciliani che avevano prestato la propria attività professionale in qualità di medici convenzionati del Servizio Sanitario Nazionale fino a quando la convenzione era stata sospesa(per la pendenza di un processo penale dal quale uscivano poi indenni), adivano il Tribunale del Lavoro di Catania per ottenere il riconoscimento di retribuzioni relative al periodo di sospensione del rapporto.
Il Giudice adito accoglieva la domanda e per l’effetto dichiarava il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento economico dovuto nel periodo di sospensione.
L’appello proposto dalla Regione siciliana ribaltava la sentenza di primo grado, censurata per aver impropriamente ritenuto applicabile in via analogica l’art. 97 del D.P.R. n. 3 del 1957, visto che tale disciplina è propria e peculiare dei rapporti di pubblico impiego, nel cui novero non rientra il rapporto dei medici convenzionati con il Servizio sanitario Nazionale.
Uno dei due sanitari, allora, ricorreva per la cassazione della decisione di appello.
La Corte respingeva il ricorso con ordinanza 5 dicembre 2018 n. 31502.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, il rapporto dei medici, che svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie, configura un rapporto privatistico di lavoro autonomo-professionale con i connotati della cosiddetta parasubordinazione ed esula dall’ambito del pubblico impiego (cfr. Cass. S.U. n. 2955 del 1984).
Corollario di tale configurazione è l’inapplicabilità al suddetto rapporto di disposizioni che presuppongono la natura subordinata del rapporto di lavoro (così, ad esempio, è stata esclusa l’applicabilità del disposto dell’art. 36 Cost., in tema di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, norma ritenuta dalla prevalente dottrina e dalla giurisprudenza applicabile unicamente ai rapporti di lavoro subordinato; cfr. proprio in relazione proprio ai medici in regime di convenzione: Cass. n. 10168 del 2004, Cass. n. 531 del 1998 e Cass. n. 11057 del 1992).
Sulla base di tale premessa, è dunque risultata priva di fondamento giuridico la pretesa di vedere applicati ai medici professionisti che prestano attività di collaborazione in regime di convenzione con il servizio sanitario gli istituti propri del regime ordinamentale che regola il rapporto di pubblico impiego.