Due medici siciliani che avevano prestato la propria attività professionale in qualità di medici convenzionati del Servizio Sanitario Nazionale fino a quando la convenzione era stata sospesa(per la pendenza di un processo penale dal quale uscivano poi indenni), adivano il Tribunale del Lavoro di Catania per ottenere il riconoscimento di retribuzioni relative al periodo di sospensione del rapporto.
\n\n\n\nIl Giudice adito accoglieva la domanda e\nper l’effetto dichiarava il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del\ntrattamento economico dovuto nel periodo di sospensione.
\n\n\n\nL’appello proposto dalla Regione\nsiciliana ribaltava la sentenza di primo grado, censurata per aver\nimpropriamente ritenuto applicabile in via analogica l’art. 97 del D.P.R. n. 3\ndel 1957, visto che tale disciplina è propria e peculiare dei rapporti di\npubblico impiego, nel cui novero non rientra il rapporto dei medici\nconvenzionati con il Servizio sanitario Nazionale.
\n\n\n\nUno dei due sanitari, allora, ricorreva\nper la cassazione della decisione di appello.
\n\n\n\nLa Corte respingeva il ricorso con\nordinanza 5 dicembre 2018 n. 31502.
\n\n\n\nSecondo costante giurisprudenza di\nlegittimità, il rapporto dei medici, che svolgono attività in regime di\nconvenzione con le aziende sanitarie, configura un rapporto privatistico di\nlavoro autonomo-professionale con i connotati della cosiddetta\nparasubordinazione ed esula dall’ambito del pubblico impiego (cfr. Cass. S.U. n.\n2955 del 1984).
\n\n\n\nCorollario di tale configurazione è\nl’inapplicabilità al suddetto rapporto di disposizioni che presuppongono la\nnatura subordinata del rapporto di lavoro (così, ad esempio, è stata esclusa\nl’applicabilità del disposto dell’art. 36 Cost., in tema di proporzionalità e\nadeguatezza della retribuzione, norma ritenuta dalla prevalente dottrina e\ndalla giurisprudenza applicabile unicamente ai rapporti di lavoro subordinato;\ncfr. proprio in relazione proprio ai medici in regime di convenzione: Cass. n.\n10168 del 2004, Cass. n. 531 del 1998 e Cass. n. 11057 del 1992).
\n\n\n\nSulla base di tale premessa, è dunque\nrisultata priva di fondamento giuridico la pretesa di vedere applicati ai\nmedici professionisti che prestano attività di collaborazione in regime di\nconvenzione con il servizio sanitario gli istituti propri del regime\nordinamentale che regola il rapporto di pubblico impiego.
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