Avvocati: come recuperare il credito dal cliente

Sulla natura del rapporto giuridico che lega i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

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Due medici siciliani che avevano prestato la propria attività professionale in qualità di medici convenzionati del Servizio Sanitario Nazionale fino a quando la convenzione era stata sospesa(per la pendenza di un processo penale dal quale uscivano poi indenni), adivano il Tribunale del Lavoro di Catania per ottenere il riconoscimento di retribuzioni relative al periodo di sospensione del rapporto.

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Il Giudice adito accoglieva la domanda e\nper l’effetto dichiarava il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del\ntrattamento economico dovuto nel periodo di sospensione.

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L’appello proposto dalla Regione\nsiciliana ribaltava la sentenza di primo grado, censurata per aver\nimpropriamente ritenuto applicabile in via analogica l’art. 97 del D.P.R. n. 3\ndel 1957, visto che tale disciplina è propria e peculiare dei rapporti di\npubblico impiego, nel cui novero non rientra il rapporto dei medici\nconvenzionati con il Servizio sanitario Nazionale.

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Uno dei due sanitari, allora, ricorreva\nper la cassazione della decisione di appello.

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La Corte respingeva il ricorso con\nordinanza 5 dicembre 2018 n. 31502.

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Secondo costante giurisprudenza di\nlegittimità, il rapporto dei medici, che svolgono attività in regime di\nconvenzione con le aziende sanitarie, configura un rapporto privatistico di\nlavoro autonomo-professionale con i connotati della cosiddetta\nparasubordinazione ed esula dall’ambito del pubblico impiego (cfr. Cass. S.U. n.\n2955 del 1984).

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Corollario di tale configurazione è\nl’inapplicabilità al suddetto rapporto di disposizioni che presuppongono la\nnatura subordinata del rapporto di lavoro (così, ad esempio, è stata esclusa\nl’applicabilità del disposto dell’art. 36 Cost., in tema di proporzionalità e\nadeguatezza della retribuzione, norma ritenuta dalla prevalente dottrina e\ndalla giurisprudenza applicabile unicamente ai rapporti di lavoro subordinato;\ncfr. proprio in relazione proprio ai medici in regime di convenzione: Cass. n.\n10168 del 2004, Cass. n. 531 del 1998 e Cass. n. 11057 del 1992).

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Sulla base di tale premessa, è dunque\nrisultata priva di fondamento giuridico la pretesa di vedere applicati ai\nmedici professionisti che prestano attività di collaborazione in regime di\nconvenzione con il servizio sanitario gli istituti propri del regime\nordinamentale che regola il rapporto di pubblico impiego.

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Rodolfo Murra

Rodolfo Murra vanta una lunga militanza, dopo aver svolto un breve periodo di libera professione, nell’Avvocatura pubblica. Ha diretto l’Avvocatura del Comune di Roma Capitale e quella dell’Acea, ed ora è il Capo dell’Avvocatura della Regione Lazio. Dottore di ricerca in diritto processuale civile è da molti anni docente presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali presso “La Sapienza”. Autore di vari contributi a carattere scientifico, ha anche diretto con profitto alcune strutture burocratiche (come l’Ufficio Condono Edilizio del Comune di Roma od il Municipio X). E’ stato Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma per quattro anni, ricoprendo anche la carica di Segretario.