Il sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta, in risposta a un’interpellanza parlamentare del 18 ottobre scorso, rivolta dal deputato pugliese Giuseppe L’Abbate (M5S), ha chiarito che «La parte variabile della tariffa va computata una sola volta, considerando l’intera superficie dell’utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso Comune».
E così è emerso che diversi Comuni Italiani (tra i tanti, i Comuni di Milano, Genova, Ancona, Napoli, Catanzaro e Cagliari) hanno commesso un errore in ordine alla quota variabile, moltiplicata tante volte quante sono le c.d. pertinenze (ovverosia i posti auto, i box, le cantine, le mansarde, le soffitte, etc). Ad esempio: chi ha una casa con 95 metri quadrati complessivi, di cui 70 di casa, 15 di garage e 10 di cantina, ha pagato la quota variabile non, come avrebbe dovuto avvenire, una sola volta bensì – ed erroneamente – tre volte e, quindi, in eccesso.
A riguardo, basta leggere con attenzione la bolletta. Essa contiene il riepilogo dell´importo da pagare, le istruzioni per il pagamento e il dettaglio delle somme in cui sono indicate le unità immobiliari (dati catasto, foglio, particella, sub), la superficie sottoposta a tassazione, il numero degli occupanti, la quota fissa e la quota variabile. Se, unitamente all´immobile, vi sono pertinenze, e se anche per esse è indicata una quota variabile, allora si può chiedere il rimborso.
Come procedere?
Verificato, con l’ultima bolletta, l’errore nella determinazione della TARI, si può procedere con la richiesta di rimborso, previamente verificando di essere in possesso delle bollette con la prova degli avvenuti pagamenti (la TARES, in vigore per il 2013, e la TARI in vigore da 2014); in mancanza, si potrà chiedere copia degli stessi all’Ufficio Tributi del Comune, formulando istanza di accesso agli atti amministrativi, nel rispetto della L.241/1990.
Sussistendo il diritto al rimborso, ed intendendo procedere, dovrà essere avviata, con raccomandata a.r. o tramite PEC, citando gli estremi dell’interrogazione parlamentare n. 5-10764 del 18 ottobre 2017, e allegando gli avvisi di pagamento della Tari contestata, la procedura di conciliazione presso il Comune di residenza al fine di chiedere la restituzione delle somme versate in eccesso. Trascorsi 90 giorni, ove il Comune non risponda, o risponda in termini di diniego, si potrà fare ricorso alla Commissione tributaria locale.