La Cassazione con l’Ordinanza n. 1584 Anno 2018 in materia di trasporto aereo ha sancito che al passeggero, per ottenere l’indennizzo per un ritardo aereo, è sufficiente allegare il biglietto accompagnato da una dichiarazione con cui si lamenta il ritardato arrivo del volo, spetterà al vettore dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato con tenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004″.
La Corte ha sancito che “il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore. Spetta a quest’ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l’avvenutoadempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato con-tenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004. All’affermazione di tale principio non è d’ostacolo il principio c.d. di “prossimità della prova”, poiché, nei rapporti fra passeggero e vettore aereo è vero semmai il contrario. Mentre il passeggero di regola non ha disponibilità di una prova diretta del ritardo dell’aeromobile su cui viaggiava (tranne, in ipotesi, la riproduzione fotografica dei tabelloni informativi dell’aeroporto), il vettore aereo che opera in un regime di controllo e verifica, da parte delle autorità aeroportuali, del tracciato aereo di ogni volo ha agevole facoltà di accesso alla prova ufficiale dell’orario esatto in cui il veicolo è atterrato“.