La Cassazione con l’Ordinanza n. 1584 Anno 2018 in materia di trasporto aereo ha sancito che al passeggero, per ottenere l’indennizzo per un ritardo aereo, è sufficiente allegare il biglietto accompagnato da una dichiarazione con cui si lamenta il ritardato arrivo del volo, spetterà al vettore dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato con tenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004″.
Ritardo Volo aereo: Spetta al vettore l’onere della prova.
La Cassazione con l’Ordinanza n. 1584 Anno 2018 in materia di trasporto aereo ha sancito che al passeggero, per ottenere l’indennizzo per un ritardo aereo, è sufficiente allegare il biglietto accompagnato da una dichiarazione con cui si lamenta il ritardato arrivo del volo, spetterà al vettore dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato con tenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004″.