Il Tribunale civile di Torino, con la recente sentenza n°3247/2024, depositata in cancelleria in data 8 giugno 2024, si è pronunciato sull’impugnazione di una delibera condominiale con cui l’assemblea aveva deliberato, con la maggioranza di cui all’art. 1136, comma II, c.c., di sostituire il vetusto impianto citofonico con un più moderno video citofono, approvando peraltro un preventivo diverso da quello allegato alla convocazione assembleare.
A detta di parte attrice, infatti, la sostituzione con un video-citofono avrebbe integrato un’innovazione e non un’innovazione straordinaria, con conseguente necessità di approvazione con le maggioranze previste dall’art. 1136, comma V, c.c., nel caso di specie mancanti.
Il Tribunale torinese, con una condivisibile motivazione, rigetta tuttavia le domande attoree, in quanto:
- Integra un’innovazione ai sensi dell’art. 1220 c.c. “non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria”;
- come già affermato dalla Corte d’Appello di Genova “La previsione del videocitofono non comporta un’innovazione, poiché si tratta evidentemente di un adeguamento tecnologico di un impianto realizzato in epoca diversa e con minori caratteristiche tecniche. Il concetto di innovazione impone una trasformazione, un’introduzione di un qualcosa di completamente estraneo a quello che ha caratterizzato il bene o l’impianto comune e poco si addice a scelte che invece attengono all’evoluzione dei meccanismi per effetto del progredire della tecnologia“;
- in ogni caso “L’approvazione di un preventivo diverso e con prezzi maggiori rispetto a quelli allegati alla lettera di convocazione dell’assemblea, ma in ogni caso illustrato in sede assembleare e oggetto della discussione, attiene alle scelte discrezionali di merito dell’assemblea che non sono sindacabili dall’autorità giudiziaria”.