Il 22 ottobre 2015 è entrato il vigore il decreto legislativo n. 159/2015 rubricato “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23” pubblicato nella G.U., Serie Generale, al n.233 in data 7 ottobre 2015 – Suppl. Ordinario n. 55.
Numerose sono le novità introdotte in tema di riscossione che vale la pena esaminare. Oggi in particolare, ci soffermiamo sul nuovo regime della notificazione delle cartelle di pagamento introdotto all’art. 14 del dlgs. La norma in esame stabilisce che, in caso di imprese individuali o costituite in forma societaria e professionisti iscritti in albi o elenchi, la notificazione delle cartelle di pagamento avverrà esclusivamente tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) reperito dai concessionari anche tramite consultazione dell’indice nazionale INI-PEC.
Se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell’agente della riscossione.
Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica é eseguita esclusivamente con tali modalità all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all’Agente della riscossione all’indirizzo di posta elettronica risultante dall’indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito, ai sensi dell’articolo 57-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.
E’ espressamente chiarito al secondo comma dell’art. 14, che al fine di assicurare alle Camere di Commercio i tempi tecnici necessari per l’adeguamento alle nuove previsioni, le disposizioni modificative di cui al comma 1, si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dal 1° giugno 2016. Fino a tale data resta ferma la disciplina previgente.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/10/7/15G00170/sg