Nel grande entusiasmo che si sta registrando sull’approvazione alla Camera del DDL Gelli sulla c.d. riforma della responsabilità sanitaria se ne stanno leggendo un po’ di tutte, anche se il piatto forte è indubbiamente la delirante istituzione di un doppio regime di responsabilità per il medico e la struttura (extracontrattuale il primo e contrattuale il secondo).
Altro punto critico assai dolente è l’istituzione, quanto alla disciplina della responsabilità penale, di una soglia di “colpa grave” che però può essere elusa in caso di adozione delle c.d. linee guida o “best practice” da parte del medico. Qualcuno mi spiegherò come siano logicamente compatibili questi due concetti.
Quello che mi sembra stia un po’ passando sotto traccia sono invece due aspetti che, nella pratica forense, sono destinati ad avere un ruolo assolutamente prioritario, ovvero:
1) la sostituzione di fatto della mediazione tradizionale con l’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 cpc, mezzo notoriamente con funzione dirimente dell’intera controversia;
2) l’introduzione dell’azione diretta contro l’assicuratore della responsabilità civile: una rivoluzione del sistema processuale pari a quella che nel 1969 ha rivoluzionato la rc auto.
Per adesso vi invito a leggervi il testo approvato alla Camera cliccando qui , ed a rimanere in attesa del completamento dell’iter legislativo.
Ne tornerò a parlare.