Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia[1] ha accolto il ricorso di alcune associazioni di categoria e di alcuni legali sulla base delle previsioni del nuovo codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016), e prima ancora della direttiva 2014/24/UE, che attribuisce una netta preferenza per l’applicazione di criteri di aggiudicazione che si fondino su un complessivo apprezzamento del miglior rapporto qualità/prezzo, relegando il tradizionale criterio del prezzo più basso ad ipotesi tassativamente individuate al comma 4 dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 secondo cui “Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo; b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”.
In altri e più chiari termini, precisa il T.A.R., «il criterio di aggiudicazione fondato sul rapporto qualità/prezzo costituisce un principio immanente al sistema che consente l’applicazione del prezzo più basso solo nei casi espressamente previsti».
E ciò vale soprattutto con riferimento al contratto d’opera intellettuale, al quale è pur sempre riconducibile l’attività legale, disciplinato dall’art. 2233 c.c. che, al secondo comma, così recita: «In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione».
Per questi motivo, i giudici di Lecce hanno ritenuto illegittima la scelta dell’amministrazione comunale di procedere, per l’affidamento messo in gara concernente sia il contenzioso sia l’attività stragiudiziale, con il criterio del prezzo più basso, risultando esso incompatibile con le disposizioni dell’art. 95 del codice dei contratti pubblici, secondo cui “salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all’articolo 96” (comma 2).
[1] Lecce, Sezione II, 13.05.2017, n. 875