La Corte di Cassazione si è pronunciata sull’annosa questione della fede privilegiata delle dichiarazioni e motivazioni provenienti da un Pubblico Ufficiale validi, come sostenuto da più parti, “fino a querela di falso”.
Tante volte in sede di impugnazione di verbali per violazione di norme del codice della strada o verbali di incidenti stradale ci si è scontrati sulla fede privilegiate assegnata alle dichiarazioni e motivazioni poste, a volte frettolosamente, dai Pubblici Ufficiali a fondamento del verbali che potevano essere confutati unicamente attraverso il costoso procedimento della querela di falso.
La Terza Sezione della Corte di Cassazione sentenza numero 3785 del 14 febbraio 2017 ha stabilito che “in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali suscettibili di errore di fatto – nella specie, la rilevazione del numero di targa di un’auto – non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l’apprezzamento rimesso al giudice di merito (Cass. n. 25676/2009). La fede privilegiata, infatti, non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. Nel caso di specie, i giudici del merito, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, hanno ritenuto che nel rapporto di p.g. redatto in occasione del sinistro stradale all’origine della causa principale pendente, i fatti descritti risultano ricostruiti dal pubblico ufficiale sulla base di quanto appreso da terzi e dagli accertamenti o rilievi tecnici e che pertanto presentano una rilevanza probatoria ordinaria che può essere infirmata da prova contraria“.