Con la recentissima sentenza n. 8859 del 23 febbraio 2018, la Corte di Cassazione è tornata ad analizzare la questione della liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, confermando l’orientamento secondo cui non devono essere liquidate tali spese se non si è comparsi all’udienza di discussione, anche avendo depositato memorie per l’udienza.
Di seguito uno stralcio:
«nel giudizio di legittimità l’imputato soccombente va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile a condizione che questa sia intervenuta all’udienza di discussione».
(conforme, Cassazione Penale, Sez. V, 18/9/2015, n. 4755; Cassazione Penale, Sez. V, 18/6/2015, n. 44396; contrario, Cassazione Penale, Sez. V, 30/9/2015, n. 6052, che recita «ha diritto ad ottenerne la liquidazione la parte civile che, nel giudizio di legittimità, pur non intervenendo alla discussione in pubblica udienza, depositi memorie conclusive e relativa nota spese, sulla base di quanto disposto dall’art. 541 cod. proc. pen., che prevede un obbligo generale di condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile – in caso di accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento dei danni – svincolato da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza»).