A distanza di pochi mesi dal deposito della sentenza n°20504 del 30 luglio 2019, con cui le Sezioni Unite avevano ritenuto obbligatoria la fruizione della mensa scolastica da parte degli alunni in quanto rientrante nella finalità di “educazione alimentare” perseguita dal sistema scolastico italiano, il T.A.R. Lazio ritorna sull’annosa questione della legittima scelta da parte dei genitori di preferire il pranzo da casa.
In particolare, ad avviso del giudice amministrativo, non vi sarebbero ragioni per impedire ai genitori la facoltà di scegliere tra mensa scolastica e pranzo da casa:
- essendo il servizio di ristorazione scolastica previsto dal D.M. 31 dicembre 1983 “…facoltativo sia per l’Ente Locale, libero anche di non erogarlo, sia per l’utenza, libera di non servirsene”;
- dovendo essere “…riconosciuto agli studenti non interessati a fruire del servizio mensa il diritto a frequentare ugualmente il tempo mensa, senza essere costretti ad abbandonare i locali scolastici in pieno orario curriculare”;
- essendo innecessario e sproporzionato, al fine di “…prevenire il rischio igienico-sanitario”, vietare agli studenti di portare il pranzo da casa in considerazione del fatto che gli stessi discenti sono ad ogni modo liberi di portare da casa le merende del mattino.