Come noto, il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha reso l’intero territorio nazionale “zona rossa”, applicando le disposizioni già previste per alcune province del Nord Italia italiane dal D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 che, all’art. 1 prevede di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza“.
La predetta norma ha generato in poco tempo notevole confusione, tanto negli operatori della giustizia quanto nei genitori separati, in merito alle conseguenze del predetto divieto sull’esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario della prole.
A fronte dei predetti dubbi, il Governo, nelle FAQ diramate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha opportunamente chiarito, in data 10 marzo 2020, che: “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio“.
I chiarimenti offerti dal Tribunale di Milano
La mancata espressa previsione da parte dei predetti decreti ministeriali di restrizioni e/o divieti in materia di diritto di visita dei genitori separati, ha fatto in breve tempo sorgere numerose controversie, probabilmente dovute dalla forte preoccupazione determinata dalla celerità con cui il COVID-19 si stia diffondendo anche tra soggetti di giovane età.
Tra queste si segnala l’istanza con cui genitore collocatario si è recentemente rivolto al Tribunale Civile di Milano chiedendo disporsi il pronto rientro dei minori presso il suo domicilio.
Il Giudice meneghino, con un provvedimento chiaro ed esauriente, ha tuttavia rigettato l’istanza:
– ritenendo che: “in relazione alla contingenza determinata dalla diffusione epidemica COVID 19 non sussistono ragioni per considerare gravi ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. i comportamenti tenuti dal padre a tutela dei minori“;
– disponendo, pertanto, “…che le parti si attenessero alle previsioni di cui al verbale di separazione consensuale omologato“.
In conclusione
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, il genitore separato potrà recarsi, munito di autocertificazione e provvedimento di separazione e/o divorzio, presso, il comune di residenza o di collocamento dei figli minori per esercitare il diritto di visita e rispettando i tempi di permanenza riconosciuti dal Tribunale e/o concordati nell’interesse del minore.
Ad ogni modo, le parti ben potranno, su base volontaria, derogare al regime di frequentazione al fine di limitare al minimo gli spostamenti. In tal senso, senza dubbio è da guardarsi con favore l’accordo volto ad accorpare i diritti di visita infrasettimanali estendendo i giorni di permanenza dei figli nei weekend di spettanza del genitore non collocatario.