
La Suprema Corte, con la sentenza\nn°1119 del 20 gennaio 2020, chiarisce che il mero mutamento di natura e\nfunzione dell’assegno divorzile, affermato con la recente sentenza n. 18287 del\n2018 delle Sezioni Unite, non costituisce ex se giustificato motivo valutabile\nai sensi dell’articolo 9 legge divorzio per ottenere la modifica delle\ncondizioni di divorzio, essendo comunque necessario l’accertamento dell’esistenza\ndi una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei coniugi rispetto\nall’assetto patrimoniale valutato in sede di divorzio.
\n\n\n\nIn particolare, gli Ermellini\nenunciano i seguenti, condivisibili principi:
\n\n\n\n- “…l’interpretazione\ndelle norme giuridiche da parte della Corte di Cassazione e, in particolare,\ndelle Sezioni Unite mira ad una tendenziale stabilità e valenza generale, sul\npresupposto, tuttavia, di una efficacia non cogente ma solo persuasiva,\ntrattandosi di attività consustanziale all’esercizio stesso della funzione\ngiurisdizionale, sicché un mutamento di\norientamento reso in sede di nomofilachia non soggiace al principio di irretroattività,\nnon è assimilabile allo ius superveniens\ned è suscettibile di essere disatteso dal giudice di merito…”;
- come più volte affermato, “…la revisione dell’assegno divorzile di cui alla L. n.\n898 del 1970, articolo 9, postula\nl’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche\ndegli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato\ncon il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una\nvalutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In\nparticolare, in sede di revisione, il\ngiudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti\no della entità dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione\ndelle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza\ndivorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della\nattribuzione dell’emolumento, deve\nlimitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e\nprovate dalle parti, abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto e\nadeguare l’importo, o lo stesso obbligo della contribuzione, alla nuova\nsituazione patrimoniale reddituale accertate” (così recentemente anche Cass.\nn. 787 del 2017 e n. 11177 del 2019);
- il predetto principio si coniuga altresì “…con quello secondo cui in tema di\nstatuizioni c.d. determinative il giudicato\nsi forma sempre rebus sic stantibus e cioè esso è modificabile in caso di\nsuccessive variazioni di fatto, le quali, per avere rilevanza, devono,\npoi, esser dedotte mediante l’esperimento dell’apposito procedimento di\nrevisione, fermo restando che il diritto a percepirlo di un ex coniuge ed il\ncorrispondente obbligo dell’altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti\ndalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia sino a quando non\nintervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente\nil momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o\nla soppressione dell’assegno, talché’ ‘in mancanza di specifiche disposizioni,\nin base ai principi generali relativi all’autorità, intangibilità e stabilità,\nper quanto temporalmente limitata (rebus sic stantibus), del precedente\ngiudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione\ngiurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento\ndell’accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione’”\n(così anche Cass. n. 16173 del 2015; cfr. pure Cass. n. 17689 del 2019, in tema\ndi opposizione a precetto).
