Con Decreto Legge n°111 dell’8 settembre 2020, in vigore a fare data dal 9 settembre 2020, lo Stato italiano ha introdotto importanti misura a favore dei genitori-lavoratori dipendenti, nell’evenienza, tutt’altro che remota, in cui i figli siano costretti ad una quarantena obbligatoria.
In particolare, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 111/2020 sono state introdotte le seguenti misure durante la durata “…della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico”.
1) Lavoro in modalità agile
Ai sensi del comma 1, uno dei genitori avrà la possibilità di svolgere prestazioni di lavoro in modalità agile (c.d. smart working) durante tutta o parte la quarantena.
2) congedo straordinario
Qualora ciò non sia possibile, ai sensi del comma 2, uno dei genitori potrà astenersi in tutto o in parte dal lavoro per tutta o parte della quarantena del figlio.
Per il periodo di congedo fruito, il lavoratore avrà diritto ad “un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa”.
La norma specifica altresì che:
- le misure riguardano unicamente le quarantene di figli minori di anni 14 conviventi;
- detti benefici potranno essere riconosciuti solo per periodi di quarantena compresi entro la fine del corrente anno;
- le misure non vengono concesse qualora uno dei genitori già lavori in smart working ovvero non svolga attività lavorative.
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