Pernotti infrasettimanali, illegittimo escluderli esclusivamente in considerazione della tenera età del minore – Corte di Cassazione, sez. I^ Civile, ordinanza 1° – 28 luglio 2020, n°16125

avv. Luigi Romano

La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha chiarito che l’esclusione del diritto del padre di tenere con sé il figlio anche di notte, non può dipendere unicamente dalla tenera età del minore, dovendosi sempre allegare e comprovare l’esistenza di uno specifico pregiudizio potenzialmente correlabile all’eventualità dei pernottamenti.

Il caso

Il Tribunale di Sassari, pronunciandosi su un ricorso ex art. 337-bis c.c. aveva escluso ogni possibilità di pernottamento del figlio minore presso il padre, stante la tenera età del bambino, all’epoca di anni 2.

La Corte d’appello, accogliendo il reclamo proposto dal padre, disponeva invece che il padre potesse tenere con sé il figlio almeno una notte alla settimana, non ravvisando pregiudizi derivanti tout court dalla tenera età del minore.

Il ricorso per cassazione

Avverso il predetto provvedimento ricorreva per cassazione la madre lamentando “la violazione o falsa applicazione dell’art. 337-ter c.c. per avere la corte d’appello omesso di considerare l’interesse prioritario del minore, a quel momento di soli due anni”.

La Suprema Corte, tuttavia, dichiara inammissibile il reclamo, alla luce del seguente condivisibile ragionamento:

  • i provvedimenti dell’autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli di età minore consentono restrizioni al diritto di visita dei genitori solo nell’interesse superiore giustappunto del minore”;
  • nel perseguimento di tale interesse “…deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione e istruzione della prole (di recente Cass. n. 9764-19)”;
  • non è possibile escludere radicalmente la possibilità del padre di tenere con sé il figlio anche di notte “esclusivamente in considerazione della tenera età” del figlio senza allegare “…uno specifico pregiudizio potenzialmente correlabile all’eventualità dei pernottamenti”.
Luigi Romano

Avvocato del foro di Roma, cofondatore dello studio Legale Martignetti e Romano, docente di diritto civile nei corsi di preparazione per l’esame d’avvocato e collaboratore delle cattedre di diritto dell’Unione europea, European Judicial Systems e della Clinica legale CEDU presso l’università di Roma Tre. Ho completato i miei studi accademici con un master in Homeland Security presso il Campus Bio Medico e con un dottorato europeo in diritto di famiglia nel diritto internazionale privato dell’Unione europea tra l’università di Roma Tre, Lund University (Svezia) e la Universidad de Murcia (Spagna). Credo fermamente nella funzione sociale che l’avvocato ha l’onore e l’onere di esercitare e nello spirito di colleganza e unione che aimè sempre meno si riscontra tra le aule di Tribunale. Da poco più di un anno mi sono affacciato con passione nel mondo della politica forense assieme ad AFEC, come membro del suo rinnovato Direttivo, con la fiducia che uniti potremo ridare il lustro e il prestigio che il nostro Ordine ha avuto in passato e che deve tornare ad avere. All’interno di Afec mi occupo dell’organizzazione dei convegni, della redazione di articoli giuridici e note a sentenza, specie in ambito di diritto di famiglia, diritto civile, diritto internazionale privato e diritto dell’Unione europea.