Citata, la mandataria, in giudizio, dalle mandanti che chiedevano il risarcimento dei danni cagionati dalla rinuncia alla partecipazione alla gara, unilateralmente comunicata all’Amministrazione appaltante dalla stessa mandataria, mentre il Tribunale accoglieva le domande delle attrici, la Corte di Appello accoglieva invece l’impugnazione della mandataria, rigettando dunque le domande delle mandanti alle quali non restava altro che proporre ricorso in Cassazione, a cui era seguito il controricorso della mandataria.
La Suprema Corte[1] ha negato il risarcimento del danno a carico della mandataria, seppure responsabile, come appresso si dirà, a fronte della impossibilità di ricollegare alla condotta tenuta da quest’ultima i danni lamentati dalle attrici, in virtù di un ragionamento controfattuale imperniato da un lato sull’incoercibilità della volontà della mandataria stessa e sulla conseguente immodificabilità della sua determinazione di ritirarsi dalla gara, e, dall’altro, sulla mancata dimostrazione, sia pure in via prognostica, dell’idoneità dell’offerta formulata dalle imprese riunite ad ottenere il punteggio più alto in sede di valutazione da parte dell’Amministrazione, e quindi a determinare l’aggiudicazione dell’appalto in favore del raggruppamento.
E ciò nonostante, come cennato, la responsabilità della mandataria che ha comunque violato l’obbligo di diligenza che le avrebbe imposto di comunicare preventivamente le proprie intenzioni alle imprese associate, interessate alla partecipazione alla gara, e di concordare con le stesse le iniziative da assumere, tenuto conto che alla data in cui aveva comunicato alla Stazione Appaltante la propria intenzione di svincolarsi dalla partecipazione alla gara le relative operazioni erano ancora in corso, benché il termine di efficacia delle offerte fosse scaduto da oltre otto mesi.
Il risarcimento è escluso in virtù della facoltà della mandataria di svincolarsi unilateralmente dalla gara e perché non risulta dimostrato il danno da perdita di chances: è il creditore, infatti, che deve provare la «realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve rappresentare una conseguenza immediata e diretta».
Spese compensate per la reciproca soccombenza.
[1] 1^ Sez. Civ., 16.05.2018 n. 11940