Accordi prematrimoniali in Italia, tra sentenze di nullità e proposte legislative

prenuptial agreements

Dopo due anni, è giunta finalmente in discussione alla Camera la proposta di legge n°2669 del 2014, avente ad oggetto i c.d. “prenuptial agreements”, o accordi prematrimoniali, noti da tempo nel mondo anglosassone ma sino ad oggi banditi nel nostro ordinamento per nullità della causa.

Cosa sono gli accordi prematrimoniali?

Gli accordi prematrimoniali sono dei contratti sottoscritti dai coniugi con cui gli stessi disciplinano i loro rapporti patrimoniali in vista di un’eventuale separazione o divorzio. Funzione di tali accordi è quello di predeterminare le conseguenze patrimoniali della separazione o del divorzio in un momento antecedente, scongiurando altresì anni di costose battaglie giudiziarie.

Perché erano banditi in Italia?

In Italia, la Suprema Corte di Cassazione già da diversi decenni orsono aveva dichiarato la nullità di tali accordi, per illiceità della loro causa, incompatibili con l’indisponibilità dello status di coniuge e di alcuni diritti spettanti a seguito della separazione o del divorzio, in primis il diritto all’assegno divorzile, attesa la sua natura assistenziale. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, tali accordi erano reputandoli “rischiosi” in quanto idonei a limitare tanto la libera disponibilità dello status di coniuge nonché a pregiudicare la funzione alimentare dell’assegno divorzile.

Riportiamo di seguito un passaggio della nota sentenza n°3777 dell’11 giugno 1981, una delle prime ad affrontare la questione degli accordi prematrimoniali e a dichiararne la nullità nel nostro ordinamento, anche per ragioni di ordine pubblico: “ In tema di divorzio, il preventivo accordo con cui gli interessati stabiliscono, in costanza di matrimonio, il relativo regime giuridico, anche in riferimento ai figli minori, convenendone l’immodificabilità per un dato periodo di tempo, è invalido, nella parte riguardante i figli, per l’indisponibilità dell’assegno dovuto ai sensi dell’art. 6 l. 1dicembre 1970, n. 898, nella parte riflettente l’assegno spettante all’ex coniuge a norma del precedente art. 5, per contrasto sia con l’art. 9 della stessa legge, che non consente limitazioni di ordine temporale alla possibilità di revisione del suindicato regime, sia con l’art. 5 cit., che, fissando i criteri per il riconoscimento e la determinazione di un assegno all’ex coniuge, configura un diritto insuscettibile, anteriormente al giudizio, di rinunzia o di transazione, attesa l’illiceità della causa di un negozio siffatto, perché sempre connessa, esplicitamente o implicitamente, all’intento di viziare, o quanto meno di circoscrivere, la libertà di difendersi in detto giudizio, con irreparabile compromissione di un obiettivo d’ordine pubblico come la tutela dell’istituto della famiglia. Pertanto, in tale giudizio, non può una delle parti impedire all’altra di provare la verità delle condizioni di fatto alle quali la legge subordina e commisura l’assegno di divorzio e quello di mantenimento dei figli, eccependo l’intangibilità dell’accordo intervenuto in merito prima dell’inizio del giudizio medesimo”.

In epoca più recente, la Suprema Corte, in una serie di pronunce (ex multis nn°8109/2000 e 5302/2006), ha affermato che i suddetti patti, qualora volti a quantificare preventivamente l’assegno di divorzio, non erano affetti da nullità assoluta bensì relativa, precludendo così al solo coniuge economicamente più forte di invocarne la nullità.

Di fondo, dietro le declaratorie di nullità di tali accordi, si cela anche un pregiudizio evidente nei confronti dell’autonomia privata dei coniugi, ai quali non era concesso di predeterminare contrattualmente le sorti, anche economiche, del naufragio del loro matrimonio. A partire dal 2012, tuttavia, si sono segnalate alcune pronunce volte a riconoscere una pur limitata valenza all’autonomia delle parti. È il caso della sentenza n°23713 del 21 dicembre 2012, con cui la Suprema Corte ha dichiarato la validità di un contratto con cui la futura moglie si era obbligata, in caso di fallimento del proprio matrimonio, a trasferire gratuitamente al marito un immobile, quale indennizzo per le somme dallo stesso sborsate per ristrutturare la loro casa familiare.

Perché ora questa nuova apertura del Parlamento?

Recentemente, tanto in ambito internazional-privatistico, a livello europeo, tanto nel diritto interno, si sta progressivamente assistendo ad una valorizzazione dell’autonomia privata, come mai successo in precedenza, anche nel settore del diritto di famiglia.

In particolare, il regolamento n°1259/2010 UE, in punto di giurisdizione e legge applicabile alla separazione e divorzio, ha introdotto la facoltà per i coniugi di scegliere, attraverso appositi accordi, ancor prima della separazione/divorzio, la legge applicabile alla stessa, proprio al fine di garantire la certezza del diritto, da un lato, e una deflazione del contenzioso giudiziario dall’altro.

Nel diritto interno, invece, l’autonomia privata è stata presa in considerazione dalla recente legge “Cirinnà” n°76/16, attraverso l’introduzione nel nostro ordinamento dei c.d. “contratti di convivenza”, con cui le coppie non sposate possono regolamentare la propria vita comune.

Qual è la proposta attualmente in discussione alla Commissione della Camera?

Il D.D.L., datato 2014, attualmente in discussione, si pone l’obiettivo di “riconoscere ai futuri coniugi nel momento che precede il matrimonio una più ampia autonomia al fine di disciplinare i loro rapporti patrimoniali e personali anche relativamente all’eventuale fase di separazione e di divorzio, attraverso accordi contenuti in un’apposita convenzione”.

Il D.D.L., in particolare, mira ad introdurre nel codice civile l’art. 162-bis c.c., rubricato “accordi prematrimoniali”, attraverso cui sarà permesso, salvo probabili modifiche all’attuale testo del D.D.L., di sottoscrivere, ricorrendo alternativamente alle convenzioni matrimoniali ex art. 162 c.c. ovvero alla negoziazione assistita tra avvocati, a contratti prematrimoniali, attraverso cui regolamentare gli aspetti patrimoniali del fallimento della loro unione.

Andiamoli ad analizzare.

Nell’accordo i coniugi possono regolamentare gli aspetti patrimoniali:

  • attribuendo ad uno di essi, alternativamente una somma di denaro periodica ovvero una somma di denaro una tantum (in unica soluzione);
  • attribuendo ad uno di essi, un diritto reale su uno o più immobili “anche con il vincolo di destinare, ai sensi dell’articolo 2645-ter, i proventi al mantenimento dell’altro coniuge o al mantenimento dei figli fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica degli stessi”;
  • rinunciando al mantenimento, fatto salvo in questo caso il diritto agli alimenti, ex articoli 433 e ss. c.c.;
  • trasferendo all’altro ovvero ad un terzo “beni o diritti destinati al mantenimento, alla cura o al sostegno di figli disabili per la durata della loro vita o fino a quando permane lo stato di bisogno, la menomazione o la disabilità”.

Ad ogni modo, le predette attribuzioni, specifica il disegno, non possono superare “più della metà del proprio patrimonio”.

In oltre, al fine di “adattare” le attribuzioni al momento in cui l’accordo produrrà effetti, il legislatore ha previsto altresì la possibilità per le stesse di “stabilire un criterio di adeguamento automatico del valore delle attribuzioni patrimoniali predisposte con gli accordi prematrimoniali”.

Qualora poi gli accordi abbiano ad oggetto il mantenimento anche dei figli minori o non ancora economicamente autosufficienti, il testo prevede la necessaria autorizzazione del procuratore della Repubblica, il quale, qualora non la conceda, dovrà indicarne i motivi, invitando le parti ad una riformulazione. In caso di bocciatura anche della proposta riformulata, poi, il diniego sarà definitivo.

Il disegno di legge prevede anche una deroga rispetto al divieto di patti successori, consentendo, nei limiti del rispetto dei diritti dei legittimari, di regolamentare anche quanto ricevuto dagli stessi coniugi per successione.

Per quanto attiene alla dimensione temporale, è importante evidenziare come tali patti possono essere stipulati e anche modificati sia prima che durante il matrimonio, purché prima del deposito del ricorso per separazione personale/la sottoscrizione della convenzione assistita o dell’accordo ex art. 6 e 12 D.lgs. n°132/14.

Ma ad oggi sono validi questi patti?

Che tali patti siano tuttora nulli è tuttavia da considerarsi pacifico alla luce anche della recente sentenza n°2224 del 30 gennaio 2017 della Suprema Corte di Cassazione. Non ci resta, pertanto, che aspettare fiduciosi nell’approvazione del D.D.L.

cliccare qui per il testo della proposta di legge

Luigi Romano

Avvocato del foro di Roma, cofondatore dello studio Legale Martignetti e Romano, docente di diritto civile nei corsi di preparazione per l’esame d’avvocato e collaboratore delle cattedre di diritto dell’Unione europea, European Judicial Systems e della Clinica legale CEDU presso l’università di Roma Tre. Ho completato i miei studi accademici con un master in Homeland Security presso il Campus Bio Medico e con un dottorato europeo in diritto di famiglia nel diritto internazionale privato dell’Unione europea tra l’università di Roma Tre, Lund University (Svezia) e la Universidad de Murcia (Spagna). Credo fermamente nella funzione sociale che l’avvocato ha l’onore e l’onere di esercitare e nello spirito di colleganza e unione che aimè sempre meno si riscontra tra le aule di Tribunale. Da poco più di un anno mi sono affacciato con passione nel mondo della politica forense assieme ad AFEC, come membro del suo rinnovato Direttivo, con la fiducia che uniti potremo ridare il lustro e il prestigio che il nostro Ordine ha avuto in passato e che deve tornare ad avere. All’interno di Afec mi occupo dell’organizzazione dei convegni, della redazione di articoli giuridici e note a sentenza, specie in ambito di diritto di famiglia, diritto civile, diritto internazionale privato e diritto dell’Unione europea.