E’ nota la questione circa la validità degli atti firmati da funzionari dell’Agenzia delle Entrate, aventi delega di firma, ma dichiarati decaduti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015.
Difatti, con le tre sentenze n. 22800, n. 22803 e n. 22810 emesse in data 9/11/2015 la Corte di Cassazione ha “convalidato” gli atti firmati da tali funzionari (anche se, a ben leggere le tre sentenze, se in linea generale viene affermato che la delega di firma non è di per sé motivo di nullità degli atti, la sentenza n. 22803/2015 statuisce l’illegittimità delle deleghe impersonali, con onere dell’Ufficio di dimostrare la presenza di tre requisiti: 1. ragioni della delega; 2. termine di validità della delega; 3. nominativo del soggetto delegato – leggi qui per appronfodire).
La Commissione Tributaria Regionale, Milano, Sez. Brescia, con la sentenza n. 3614 del 13/08/2015, ha però esaminato la vicenda sotto altro aspetto: circa la validità degli atti processuali – in ispecie l’atto di appello – firmati da funzionari dichiarati decaduti.
Ha difatti accolto l’eccezione di nullità proposta dalla parte privata, dichiarando la nullità dell’atto di appello firmato dal funzionaro dichiarato decaduto a seguito della citata sentenza della corte costituzionale. Peraltro, l’eccezione è stata proposta in sede di udienza di discussione poichè, trattandosi di nullità assoluta, era rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
Si apre così un nuovo fronte di riflessione, i cui sviluppi li vedremo nei prossimi mesi quando anche la Cassazione ne sarà investita (si spera con un esito più garantista nei confronti dei contribuenti).
Qui i testo della sentenza.