Come noto, il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha reso l’intero territorio nazionale “zona rossa”, applicando le disposizioni già previste per alcune province del Nord Italia dal D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 che, all’art. 1 prevede di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza“.
La predetta norma ha generato in poco tempo notevole confusione, tanto negli operatori della giustizia quanto nei genitori separati, in merito alle conseguenze del predetto divieto sull’esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario della prole.
A fronte dei predetti dubbi, il Governo, nelle FAQ diramate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha opportunamente chiarito, in data 10 marzo 2020, che: “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio“.
L’ordinanza del 22 marzo 2020 del Ministero della Salute
In data 22 marzo 2020, il Ministero della Salute ha adottato un’ordinanza recante “ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, prevedendo all’art. 1 il “…divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.
La predetta misura resterà in vigore sino al 3 aprile 2020, in virtù della proroga espressamente convenuta nel DPCM del 22 marzo 2020.
Il DPCM del 22 marzo 2020
In pari data, è altresì stato emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un ulteriore decreto contenente ulteriori misure urgenti di contenimento sull’intero territorio nazionale, in vigore sino al 3 aprile 2020, cumulative rispetto a quelle già adottate con DPCM dell’11 marzo 2020 e con quelle previste nella sopracitata ordinanza del 22 marzo 2020 del Ministero della Salute.
Il suddetto decreto, all’art. 1, lett. b), conferma il “…divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, di cui alla sopracitata ordinanza del 22 marzo 2020, specificando altresì la conseguente soppressione della facoltà di spostarsi per fare “rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”, di cui all’art. 1, lett. a) del DPCM dell’8 marzo 2020.
Così come per l’art. 1 dell’ordinanza del 22 marzo 2020 del Ministero della Salute, anche il presente decreto non prevede deroghe al suddetto decreto se non per spostamenti dettati da:
- comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza;
- motivi di assoluta urgenza;
- motivi di salute.
In conclusione
Il predetto divieto di spostamento tra Comuni non prevede ad oggi deroghe espresse relative all’esercizio del diritto di visita dei genitori collocatari qualora gli stessi siano residenti in un diverso comune.
È pertanto necessario attendere gli opportuni chiarimenti che il Governo pubblicherà a breve sulla pagine FAQ (frequently asked questions) del proprio sito istituzionale, così come già avvenuto per le misure adottate con i DPCM dell’8 e 9 marzo 2020, al fine di comprendere se le nuove misure pregiudichino il diritto di visita del genitore non collocatario residente in un comune diverso rispetto a quello dei figli.
Le predette disposizioni, invece, non pregiudicherebbero – fatti salvi i chiarimenti del Governo – il diritto del genitore non collocatario, residente nel medesimo comune dei figli, a potersi recare, munito di autocertificazione e/o provvedimento di separazione e/o divorzio, presso, la residenza dei figli minori per esercitare il diritto di visita, rispettando i tempi di permanenza riconosciuti dal Tribunale e/o concordati nell’interesse del minore.