Come noto, il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha reso l’intero territorio nazionale “zona rossa”, applicando le disposizioni già previste per alcune province del Nord Italia dal D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 che, all’art. 1 prevede di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza“.
La predetta norma ha generato in poco tempo notevole confusione, tanto negli operatori della giustizia quanto nei genitori separati, in merito alle conseguenze del predetto divieto sull’esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario della prole.
A fronte dei predetti dubbi, il Governo, nelle FAQ diramate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha opportunamente chiarito, in data 10 marzo 2020, che: “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio“.
Il DPCM del 22 marzo 2020
In data 22 marzo 2020 è altresì stato emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un terzo decreto contenente ulteriori misure urgenti di contenimento sull’intero territorio cumulative rispetto a quelle già adottate.
Il suddetto decreto, all’art. 1, lett. b), conferma il “…divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, di cui alla sopracitata ordinanza del 22 marzo 2020, specificando altresì la conseguente soppressione della facoltà di spostarsi per fare “rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”, di cui all’art. 1, lett. a) del DPCM dell’8 marzo 2020.
A differenza dei DPCM dell’9 e 9 marzo 2020, tuttavia, il DPCM del 22 marzo 2020 non prevede tra le deroghe al suddetto divieto gli spostamenti per “situazioni di necessità” ma unicamente per spostamenti dettati da:
- comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza;
- motivi di assoluta urgenza;
- motivi di salute.
La proroga delle misure previste nei DPCM dell’8, 9 e 22 marzo sino al 13 aprile
Il 1° aprile 2020 è stato altresì emanato un nuovo DPCM che, all’art. 1, estende l’efficacia delle misure previamente adottate nei DPCM dell’8, 9 e 22 marzo 2020 sino alla data del 13 aprile 2020.
La confusione sulla legittimità degli spostamenti tra diversi comuni
Ciò ha determinato nuovamente confusione circa la possibilità per i genitori non collocatari di esercitare il proprio diritto di visita anche qualora residenti in due comuni separati.
Se da un lato, infatti, numerose prefetture hanno sin da subito giudicato legittimi i predetti spostamenti anche tra comuni diversi , il Tribunale di Bari, con ordinanza del 26 marzo 2020, ha di contro ritenuto questi ultimi illegittimi alla luce del DPCM del 22 marzo 2020, disponendo la provvisoria interruzione del diritto di visita del genitore collocatario, sostituendo gli incontri con video chiamate o Skype.
I chiarimenti recentemente offerti dal Governo
A seguito della grande confusione ingenerata dalle predette disposizioni, in particolar modo per quanto attiene la legittimità degli spostamenti tra comuni al fine di esercitare il diritto di visita, sono finalmente giunti gli attesi chiarimenti del Governo che, sul proprio sito istituzionale – http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa – alla domanda “Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli?”, ha risposto: “Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.
In conclusione
Alla luce di quanto sopra esposto e dei chiarimenti offerti dal Governo, sino al 13 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe:
- il diritto di visita del genitore non collocatario è garantito anche qualora questo comporti spostamenti tra diversi comuni per recarsi dal minore, condurlo presso di sé e fare rientro alla propria residenza/domicilio;
- il diritto di visita dovrà essere esercitato in conformità a quanto determinato nei provvedimenti di separazione e/o divorzio, a cui certamente sono da equiparare le statuizioni rese nei giudizi di regolamentazione dell’affido e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio;
- in mancanza di una statuizione del Tribunale, potranno essere esercitati in base a quanto concordato, preferibilmente per iscritto, tra i genitori;
- in ogni caso gli spostamenti dovranno avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel pieno rispetto delle prescrizioni di tipo sanitario.