
Come\nnoto, il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha reso l’intero territorio nazionale “zona\nrossa”, applicando le disposizioni già previste per alcune province del Nord\nItalia dal D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 che, all’art. 1 prevede di “evitare ogni spostamento delle persone\nfisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze\nlavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; è\nconsentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza“.
\n\n\n\nLa\npredetta norma ha generato in poco tempo notevole confusione, tanto negli\noperatori della giustizia quanto nei genitori separati, in merito alle\nconseguenze del predetto divieto sull’esercizio del diritto di visita del\ngenitore non collocatario della prole.
\n\n\n\nA\nfronte dei predetti dubbi, il Governo, nelle FAQ diramate sul sito della\nPresidenza del Consiglio dei Ministri, ha opportunamente chiarito, in data 10\nmarzo 2020, che: “gli spostamenti\nper raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso\nl’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso\nsecondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o\ndivorzio“.
\n\n\n\nIl DPCM del 22 marzo 2020
\n\n\n\nIl\n22 marzo è altresì stato emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un ulteriore decreto contenente\nulteriori misure urgenti di contenimento sull’intero territorio nazionale, in\nvigore sino al 3 aprile 2020, cumulative rispetto a quelle già adottate con\nDPCM dell’11 marzo 2020 e con quelle previste nella sopracitata ordinanza del\n22 marzo 2020 del Ministero della Salute.
\n\n\n\nIl\nsuddetto decreto, all’art. 1, lett. b), conferma il “…divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con\nmezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello\nin cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di\nassoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, di cui alla sopracitata\nordinanza del 22 marzo 2020, specificando altresì la conseguente soppressione della facoltà di spostarsi\nper fare “rientro presso il proprio\ndomicilio, abitazione o residenza”, di cui all’art. 1, lett. a) del\nDPCM dell’8 marzo 2020.
\n\n\n\nCosì\ncome per l’art. 1 dell’ordinanza del 22 marzo 2020 del Ministero della Salute,\nanche il presente decreto non prevede deroghe al suddetto decreto se non per\nspostamenti dettati da:
\n\n\n\n- comprovate esigenze\nlavorative di assoluta urgenza;
- motivi di assoluta\nurgenza;
- motivi di salute.
Nonostante\nsiano trascorsi oltre 10 giorni dall’entrata in vigore del DPCM del 22 marzo\n2020, ad oggi il Governo non ha ancora\naggiornato la propria pagina istituzionale – http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa\n– al fine di chiarire se dette limitazioni pregiudichino o meno l’esercizio del\ndiritto di visita qualora i genitori risiedano in due comuni separati.
\n\n\n\nLa recente ordinanza del 26 marzo 2020 del T.C. di Bari
\n\n\n\nRecentemente, la Corte d’Appello di Bari si è pronunciata sull’istanza presentata da una madre, genitore collocatario della prole al fine di ottenere “…la sospensione degli incontri tra il padre [Omissis] ed il figlio minore” in quanto “…il minore è collocato presso la madre e che il padre abita in un diverso comune”.
\n\n\n\nLa Corte, nell’accogliere la predetta istanza, sottolinea come:
\n\n\n\n- “…gli incontri dei minori\ncon genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori\nstessi, non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui\nal D.P.C.M. 9/3/2020, ed all’ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, dal\nD.P.C.M. 21/3/2020, e, da ultimo, dal D.P.C.M. del 22/3/2020, dal momento che\nlo scopo primario della normativa che regola la materia, è una rigorosa e\nuniversale limitazione dei movimenti sul territorio, (attualmente con\ndivieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al\ncontenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed\nanche dei minori”;
- non sia\nverificabile, nel caso di specie, “…che\nnel corso del rientro il minore presso il genitore collocatario, se il minore, sia stato esposto a rischio\nsanitario, con conseguente pericolo per coloro che ritroverà al rientro\npresso l’abitazione del genitore collocatario”;
- “il diritto – dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi,\nnell’attuale momento emergenziale, è recessivo\nrispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente\nstabilite per ragioni sanitarie, a mente dell’art. 16 della Costituzione, ed al\ndiritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost.”.
La Corte d’Appello, alla luce delle predette considerazioni:
\n\n\n\n- ha disposto pertanto l’interruzione\nprovvisoria del diritto di visita del padre sino al 3 aprile 2020 (ovvero\nsino al termine di efficacia del DPCM del 22 marzo 2020);
- ha sostituito degli\nincontri con videochiamate o skype
\n“per periodi di tempo uguali a quelli\nfissati, e secondo il medesimo calendario”.
In conclusione
\n\n\n\nIn senso diametralmente opposto si segnala il chiarimento offerto al Consiglio dell’Ordine di Biella da parte della Prefettura, della Questura e del Comando Provinciale dei Carabinieri, disponibile sul sito del COA – https://www.ordineavvocatibiella.it/emergenza-covid-19-diritto-di-visita-dei-figli-minori-di-genitori-separati-al-genitore-non-collocatario-dopo-il-dpcm-22-3-2020-indicazioni-delle-forze-dellordine-consultate-dal-coa/ – , ad avviso dei quali “…pur dopo il DPCM 22.3.20, il diritto di visita e di trasferimento dei minori all’altro genitore sia consentito, con l’avvertimento di portare con sé il provvedimento giudiziale che lo dispone (accordo di separazione coniugale omologato dal Tribunale, sentenza di separazione o divorzio, o ordinanza del Presidente del Tribunale che dispone in via provvisoria e urgente, le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza del minore con l’uno e l’altro genitore), la autocertificazione redatta su modello ministeriale, e adottando, ovviamente, tutte le prescrizioni e cautele sul piano sanitario che conosciamo, e, comunque rimettendo al buon senso dell’adulto ogni valutazione, caso per caso, in relazione al superiore interesse del minore”.
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