Sì all’ingiunzione al cliente con la parcella vistata dall’Ordine.
La Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite Civili, ha pubblicato l’importante decisione numero 19427 (pronunciata nel procedimento promosso dal Procuratore Generale nell’interesse della Legge ai sensi dell’art.363 comma 1 c.p.c.), che ha affermato il seguente principio di diritto:
«In tema di liquidazione del compenso all’avvocato, l’abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L.27 marzo 2012, n. 27, non ha determinato, in base all’art. 9 D.L. cit., l’abrogazione dell’art. 636 cod.proc.civ. Anche a seguito dell’entrata in vigore del D. L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, l’avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt.633 e 636 cod.proc.civ., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, il quale sarà rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247 e di cui ai relativi decreti ministeriali attuativi.».
È stata, finalmente, messa la parola ‘fine’ ad un orientamento di alcuni magistrati del Tribunale di Roma che dichiaravano l’inammissibilità dei ricorsi per decreto di ingiunzione di pagamento depositati dal 2012 (anno in cui è stata abrogata la nostra tariffa professionale) relativi ai compensi professionali in materia giudiziale civile e stragiudiziale, nonostante gli stessi fossero corredati da prova documentale dell’attività svolta e dal parere di congruità rilasciato dall’Ordine.