La Suprema Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n°9387/2020, ha chiarito che deve considerarsi nulla la clausola del regolamento condominiale che vieti “in radice” al singolo condomino il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato.
Un condomino citava in giudizio il proprio condominio al fine di veder accertata, in via principale “…la legittimità del distacco dall’impianto centralizzato effettuato l'(OMISSIS) e dichiararsi che era tenuta alle spese di conservazione dell’impianto centralizzato, con esonero della contribuzione alle spese di consumo”;
La domanda veniva tuttavia rigettata sia in primo che in secondo grado alla luce della previsione nel regolamento condominiale di un “…esplicito divieto di distacco del condomino dall’impianto…” e del fatto che “…nessun condomino potesse rinunciare al riscaldamento”.
La decisione della Suprema Corte
Di diverso avviso la Suprema Corte che, pronunciandosi sulle accogliendo le doglianze del condomino, ha affermato che:
- “Il regolamento di condominio, anche se contrattuale, non può, invero, derogare alle disposizioni richiamate dall’art. 1138 c.c., comma 4 e non può menomare i diritti che ai condomini derivino dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni”.
- “La clausola del regolamento condominiale, come la deliberazione assembleare che vi dia applicazione, che vieti “in radice” al condomino di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento e di distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, è nulla, per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune, se il distacco non cagioni alcun notevole squilibrio di funzionamento” (in senso conforme Cassazione civile sez. II, 02/11/2018, n. 28051; Cassazione civile sez. II, 12/05/2017, n. 11970; Cassazione civile sez. II, 29/09/2011, n. 19893).
- “Le condizioni per il distacco dall’impianto centralizzato, vanno quindi ravvisate, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, nell’assenza di pregiudizio al funzionamento dell’impianto e comportano il conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nell’art. 1123 c.c., comma 2, dall’obbligo di sostenere le spese per l’uso del servizio centralizzato; in tal caso, il condomino che opera il distacco è tenuto solo a pagare le spese di conservazione dell’impianto stesso”;
- “…l’ordinamento ha mostrato di privilegiare un favor per il distacco dall’impianto centralizzato, al preminente fine di interesse generale rappresentato dal risparmio energetico e, nei nuovi edifici, ha previsto l’esclusione degli impianti centralizzati e la realizzazione dei soli individuali”.
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