La Suprema Corte di Cassazione, sez. VI^ – 1, con ordinanza n°22411 del 21 maggio 2019, pubblicata in data 6 settembre 2019, ha chiarito la portata da attribuirsi al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato con particolare riferimento alla modalità di affidamento di un figlio nato fuori dal matrimonio.
La vicenda in esame
I genitori di un bambino nato fuori dal matrimonio si rivolgevano congiuntamente al Tribunale per vedere regolamentato, conformemente all’accordo tra gli stessi intercorso, l’affidamento del minore e le modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre.
La madre, tuttavia, proponeva reclamo avverso il predetto provvedimento, ritenendo che il Tribunale non avesse trasfuso correttamente gli accordi intervenuti trai genitori e che le modalità di frequentazione padre-figlio fossero eccessivamente frammentate. Il giudice del gravame, tuttavia, confermava la statuizione del giudice di prime cure, in quanto ritenuta corrispondente al superiore interesse del minore.
La signora decideva pertanto di ricorrere sino in Cassazione, censurando l’operato della Corte d’Appello in quanto, a suo dire, quest’ultima si sarebbe limitata a verificare la corrispondenza dell’accordo raggiunto trai genitori con quanto disposto dal Tribunale, senza analizzare le sue doglianze, violando così il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione della Suprema Corte
La VI^ sezione, investita del ricorso, lo reputa tuttavia infondato alla luce delle seguenti condivisibili motivazioni:
- come noto, i provvedimenti riguardo ai figli di cui all’art. 337 ter c.p.c. devono essere improntati al superiore interesse degli stessi;
- il giudice pertanto se da un lato può prendere atto degli accordi intervenuti tra i genitori “…solo se gli stessi risultano ‘non contrari all’interesse dei figli’”, dall’altro può pronunciarsi anche ultra petita, difformemente dagli accordi raggiunti tra i genitori, qualora reputati contrari all’interesse dei figli (Cass. n. 25055 del 23/10/2017; Cass. n. 11412 del 22/05/2014;
- a ciò consegue che la trasposizione del formale accordo dei genitori nel provvedimento giudiziale deve comunque essere conseguente alla valutazione della sua corrispondenza al superiore interesse del minore;
- nel caso di specie non sarebbe pertanto rilevante la contestazione da parte della madre della non corretta trasposizione degli accordi dei genitori nel provvedimento impugnato, essendo dirimente unicamente l’avvenuta valutazione da parte del giudice della corrispondenza delle statuizioni al superiore interesse del minore;
- in aggiunta, la ricorrente non avrebbe parimenti chiarito né la regolamentazione vigente né i motivi per i quali riteneva la stessa contraria all’interesse del minore.