Esercizio del diritto di visita padre-figlio: il giudice non è vincolato dall’accordo raggiunto dalle parti – Corte Cassazione civile, sez. VI^ – 1, con ordinanza n°22411 del 21 maggio 2019

La Suprema Corte di Cassazione, sez. VI^ – 1, con ordinanza n°22411 del 21 maggio 2019, pubblicata in data 6 settembre 2019, ha chiarito la portata da attribuirsi al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato con particolare riferimento alla modalità di affidamento di un figlio nato fuori dal matrimonio.

La vicenda in esame

I genitori di un bambino nato fuori dal matrimonio si rivolgevano congiuntamente al Tribunale per vedere regolamentato, conformemente all’accordo tra gli stessi intercorso, l’affidamento del minore e le modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre.

La madre, tuttavia, proponeva reclamo avverso il predetto provvedimento, ritenendo che il Tribunale non avesse trasfuso correttamente gli accordi intervenuti trai genitori e che le modalità di frequentazione padre-figlio fossero eccessivamente frammentate. Il giudice del gravame, tuttavia, confermava la statuizione del giudice di prime cure, in quanto ritenuta corrispondente al superiore interesse del minore.

La signora decideva pertanto di ricorrere sino in Cassazione, censurando l’operato della Corte d’Appello in quanto, a suo dire, quest’ultima si sarebbe limitata a verificare la corrispondenza dell’accordo raggiunto trai genitori con quanto disposto dal Tribunale, senza analizzare le sue doglianze, violando così il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La decisione della Suprema Corte

La VI^ sezione, investita del ricorso, lo reputa tuttavia infondato alla luce delle seguenti condivisibili motivazioni:

  • come noto, i provvedimenti riguardo ai figli di cui all’art. 337 ter c.p.c. devono essere improntati al superiore interesse degli stessi;
  • il giudice pertanto se da un lato può prendere atto degli accordi intervenuti tra i genitori “…solo se gli stessi risultano ‘non contrari all’interesse dei figli’”, dall’altro può pronunciarsi anche ultra petita, difformemente dagli accordi raggiunti tra i genitori, qualora reputati contrari all’interesse dei figli (Cass. n. 25055 del 23/10/2017; Cass. n. 11412 del 22/05/2014;
  • a ciò consegue che la trasposizione del formale accordo dei genitori nel provvedimento giudiziale deve comunque essere conseguente alla valutazione della sua corrispondenza al superiore interesse del minore;
  • nel caso di specie non sarebbe pertanto rilevante la contestazione da parte della madre della non corretta trasposizione degli accordi dei genitori nel provvedimento impugnato, essendo dirimente unicamente l’avvenuta valutazione da parte del giudice della corrispondenza delle statuizioni al superiore interesse del minore;
  • in aggiunta, la ricorrente non avrebbe parimenti chiarito né la regolamentazione vigente né i motivi per i quali riteneva la stessa contraria all’interesse del minore.

Luigi Romano

Avvocato del foro di Roma, cofondatore dello studio Legale Martignetti e Romano, docente di diritto civile nei corsi di preparazione per l’esame d’avvocato e collaboratore delle cattedre di diritto dell’Unione europea, European Judicial Systems e della Clinica legale CEDU presso l’università di Roma Tre. Ho completato i miei studi accademici con un master in Homeland Security presso il Campus Bio Medico e con un dottorato europeo in diritto di famiglia nel diritto internazionale privato dell’Unione europea tra l’università di Roma Tre, Lund University (Svezia) e la Universidad de Murcia (Spagna). Credo fermamente nella funzione sociale che l’avvocato ha l’onore e l’onere di esercitare e nello spirito di colleganza e unione che aimè sempre meno si riscontra tra le aule di Tribunale. Da poco più di un anno mi sono affacciato con passione nel mondo della politica forense assieme ad AFEC, come membro del suo rinnovato Direttivo, con la fiducia che uniti potremo ridare il lustro e il prestigio che il nostro Ordine ha avuto in passato e che deve tornare ad avere. All’interno di Afec mi occupo dell’organizzazione dei convegni, della redazione di articoli giuridici e note a sentenza, specie in ambito di diritto di famiglia, diritto civile, diritto internazionale privato e diritto dell’Unione europea.