E’ l’organo di rappresentanza politica dell’Avvocatura italiana.
L’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana nasce al Congresso di Maratea del 1995, che ha seguito il Congresso straordinario, tenutosi a Venezia nel 1994, nel corso del quale venne delineato il modello rappresentativo.
Esso si presenta come la struttura – diretta emanazione del Congresso Nazionale Forense – nella quale confluiscono tutte le istituzioni ed associazioni forensi, al fine di manifestare dialetticamente il pensiero dell’avvocatura su tutti i temi più importanti della giustizia e della professione, nel rispetto dell’autonomia di ciascuna componente; e cioè, in definitiva, come il soggetto politico idoneo a rappresentare l’avvocatura nella sua interezza, ponendosi come autorevole interlocutore delle istituzioni politiche del paese.
L’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana e la sua assemblea sono strumenti che si muovono, operano e decidono con i criteri propri della politica anche al momento delle scelte e delle delibere; tutte le decisioni vengono prese a maggioranza.
Dal suo avvento, l’Organismo Unitario – denominato il parlamentino dell’avvocatura proprio perché ne rappresenta oggi democraticamente tutte le componenti – ha inaugurato una stagione di rapporti particolarmente produttivi, consentendo all’avvocatura di esprimersi sui grandi problemi e di attuare strumenti di lotta non più consistenti nella semplice protesta individuale o di circoscritti gruppi di professionisti.
Il programma di lavoro dell’OUA punta ad incidere sui processi di trasformazione che investono la società italiana, prestando la massima attenzione ai molteplici provvedimenti e progetti che riguardano la professione di avvocato, la giustizia ed i processi.
L’Organismo Unitario, infatti, si pone l’obiettivo da una parte di intervenire costantemente nel dibattito politico e, dall’altra, di elaborare proposte di riforma organica del sistema giustizia in Italia; e tutto ciò ispirandosi sia ai deliberati del Congresso Nazionale Forense, sia alle istanze, alle idee e alle proposte provenienti da tutte le componenti sia istituzionali che associative dell’avvocatura.
Recentemente le Commissioni di studio, all’interno delle quali avviene gran parte dell’elaborazione teorica e politica dell’OUA, sono state aperte ad esterni proprio al fine di coinvolgere in questo delicato compito le più significative esponenzialità nonché le migliori professionalità dell’avvocatura; e non solo di questa, ma anche del mondo accademico e della società civile.
Gli scopi statutari
Al Congresso Nazionale Forense di Trieste – Grado del 1997 fu varato all’unanimità lo Statuto attualmente vigente nel quale si sono fissati i seguenti principi:
– ruolo del Congresso, quale momento fondamentale di confluenza di tutte le componenti dell’Avvocatura italiana;- competenza istituzionale del Consiglio Nazionale Forense e competenza politica dell’Organismo Unitario (con il compito comune di attuare le delibere congressuali) entrambi in piena autonomia;
– costituzione del Congresso attraverso i delegati di ciascun ordine forense ed elezione degli stessi in assemblee generali degli ordini circondariali;
– convocazione del Congresso ogni due anni e previsione della convocazione straordinaria;
– costituzione di Commissioni che operano secondo le norme del regolamento congressuale, nonché composizione e poteri dell’Assemblea e della Giunta centrale;
– incompatibilità della carica di componente dell’Organismo (es. con quella di consigliere nazionale forense o di consigliere dell’ordine circondariale), e decadenza per mancata partecipazione
Secondo lo Statuto, inoltre, l’Organismo Unitario è composto:
dall’Assemblea dell’Organismo unitario, costituita da due rappresentanti per ciascun distretto giudiziario sino a 3000 iscritti sia agli albi ed elenchi annessi degli ordini aventi sede nel distretto che alla Cassa di previdenza e da un ulteriore rappresentante per ogni successivi 3000 iscritti o frazione superiore a 1.500 (art. 7 punto 1). I rappresentanti degli iscritti negli ordini del distretto vengono eletti, così come disposto dall’art. 5, quinto comma, nel corso dei lavori del Congresso, con voto, in caso di più eligendi, limitato a due terzi, e comunque segreto.
dalla Giunta Centrale a sua volta costituita dal presidente dell’Organismo unitario, che lo rappresenta all’esterno, dai due vice-presidenti, dal segretario e dal tesoriere, nonché da altri quattro componenti.
La Giunta centrale ha il compito di dare attuazione alle deliberazioni dell’Assemblea dell’Organismo unitario; elabora le proposte da sottoporre all’esame dell’Assemblea, mantiene assidui contatti con tutte le componenti istituzionali ed associative dell’avvocatura al fine di coordinarne ogni iniziativa; compie tutte le attività utili per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dall’Assemblea dell’Organismo unitario ogni qualvolta si prospettino ragioni ed esigenze di urgenza che non consentano la tempestiva convocazione di quest’ultima. Tali attività urgenti vanno poi sottoposte alla ratifica dell’Assemblea nella prima seduta successiva.