Il nuovo codice degli appalti [1] esclude la sanabilità, mediante il soccorso istruttorio, degli elementi dell’offerta tecnica ed economica.
A differenza, infatti, della norma previgente – che ammetteva il soccorso istruttorio anche rispetto all’offerta, fatta eccezione per le mancanze, incompletezze o irregolarità dell’offerta che avessero determinato incertezza sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta medesima – la nuova norma, in senso più restrittivo, impedisce di integrare la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del caratteristiche imposte dal capitolato a pena di esclusione.
E dunque, bene ha fatto, nella specie, la Commissione di gara ad operare l’esclusione del Raggruppamento ricorrente sul presupposto della impossibilità di operare il soccorso istruttorio.
È quanto emerge dalla sentenza del T.A.R. per la Liguria, in commento.
I giudici [2] hanno respinto il ricorso dell’Impresa che aveva partecipato alla gara per l’affidamento della fornitura in noleggio di “sistemi antidecubito” per i pazienti delle AA.SS.LL., EE.OO. I.R.C.C.S. della Regione Liguria per non aver prodotto, con riferimento ai sistemi antidecubito offerti, i certificati secondo la classe 1 IM, o di caratteristiche equivalenti, rispetto alla resistenza al fuoco. A nulla serve il deposito successivo delle necessarie certificazioni, seppure indotto dalla Commissione che aveva invitato l’Impresa a chiarire se i prodotti offerti presentassero, o meno, le caratteristiche di ignifugicità richieste, tenuto conto che, come si legge in sentenza, «l’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/16 per quanto di interesse in questa sede stabilisce: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica”».
In altri e più chiari termini, se la sanatoria può avvenire per gli elementi formali, essa non può riguardare elementi sostanziali come, nella specie, la resistenza al fuoco dei sistemi da noleggiare.
I giudici amministrativi ritengono infondato anche l’ulteriore motivo di ricorso costituito dall’invito della Commissione a dare successiva dimostrazione della circostanza che i sistemi della ricorrente possedessero i requisiti di ignifugicità richiesti, configurandosi, non già una ipotesi di contraddittorietà dell’azione amministrativa, ma di uno scrupolo della commissione. «Infatti ove anche la Commissione avesse errato a non escludere immediatamente l’offerta della ricorrente ciò non viene a colorare di illegittimità un provvedimento che, come si è detto, appare conforme alla disciplina di cui all’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/16, illegittimo essendo se mai l’invito della Commissione a dimostrare ex post il possesso di requisiti non adeguatamente documentati in sede di offerta».
Non resta alla ricorrente che pagare le spese di giudizio.
[1] Art. 83, comma 9, DLgs 50/2016
[2] Sentenza n. 145 del 28.02.2017