E’ notorio che l’inefficienza del sistema sia dovuta all’alta litigiosità e alla mancanza di risorse che generano la lentezza dei processi e l’arretrato del contenzioso, con inevitabili pronunce di condanna da parte dell’UE.
Non è chiaro, tuttavia, come mai il pianeta civile sia ciclicamente il solo destinatario di norme “deflattive” e perché mai si vada sempre nella stessa direzione.
Ignorando la debacle del quesito di diritto (2006) e quella della mediazione obbligatoria.
Insomma,se il problema da risolvere, senza troppi giri di parole, è quello dell’eccessivo carico di lavoro per i giudici, bisogna trovare atre strade, che incidano sull’arretrato del contenzioso, ne riducano i tempi del giudizio e avviino il Processo Telematico.
Da tredici anni al passo e, salvo rari esempi da esportare come modello (Torino e Milano), limitato oggi alle sole comunicazioni di sistema.
In tale scenario anche le recenti norme del decreto sviluppo (360 cpc c 1 n. 5 348 bis cpc), non colgono nel segno.
Anzi, il rischio è che il carico di lavoro aumenti, mettendo a serio rischio proprio la durata dei processi.
Prevista: in tre anni per il primo grado, due per l’appello e uno per la cassazione.
Seppur scettici sulla scelta del legislatore,registriamo l’ennesima mini riforma processuale civile , (342 , 348 bis, 348 ter, 360 c 1 n 5 434, e 436 bis cpc),che incide sulla nuova struttura dei mezzi d’impugnazione.
Il che, anche a giudicare dalle prime pronunce d’inammissibilità dei giudici di merito,comporta almeno per il momento un cambiamento di cui tocca tener conto,ma che molto difficilmente raggiungerà l’obiettivo sperato. (C.A. Milano, C.A. Salerno C. A. Roma e Trib. Vasto). Per una visione di questi due ultimi provvedimenti consultare il link http://www.professionegiustizia.it/notizie/notizia.asp?id=212 .