E’ da presumere, in mancanza di espressa volontà contraria della parte, che il mandato alle liti conferito a più difensori sia disgiunto, e pertanto non è nulla la comunicazione – o la notificazione – ad uno soltanto di essi del provvedimento del giudice, essendo essa sufficiente per il raggiungimento dello scopo.
E’ quanto emerge dalla sentenza[1] con la quale gli Ermellini, rigettando il ricorso, hanno reso definitivo il licenziamento inflitto al lavoratore che si era visto dichiarare improcedibile il gravame proposto nei confronti della sentenza di primo grado che ne aveva rigettato la domanda vòlta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli, per il rilievo della mancata notifica del ricorso introduttivo del secondo grado di giudizio.
La Corte, premesso che l’art. 291 c.p.c. consente la rinnovazione delle notifiche eseguite affette da nullità e non già di quelle inesistenti perché mai tentate, rilevava che il ricorrente aveva conferito mandato disgiunto a due avvocati e il decreto di fissazione dell’udienza era stato tempestivamente e ritualmente comunicato all’indirizzo PEC di uno di essi, raggiungendo così il suo scopo.
La circostanza che «“è da presumere, in mancanza di espressa volontà contraria della parte, che il mandato alle liti conferito a più difensori sia disgiunto», consente di ritenere che «non è nulla la comunicazione – o la notificazione – ad uno soltanto di essi del provvedimento del giudice, essendo essa sufficiente per il raggiungimento dello scopo” (Cass. n. 11344/2004)».
La Corte prosegue altresì richiamando la sentenza della Sezioni Unite n. 12924/2014 secondo cui «la nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, …. fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l’eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell’obbligo di informare l’altro o gli altri procuratori…».
In altri e più chiari termini, ciascuno dei procuratori, con uguali poteri di rappresentanza, è legittimato a ricevere la notificazione degli atti della controparte.
Non resta al ricorrente che pagare le spese di giudizio.
[1] Cass. Civ., Sez. L, 02.05.2017 n. 10635
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