In aumento i reati per i quali sarà necessaria la querela quale presupposto di procedibilità

 

A breve entrerà in vigore una nuova riforma che riguarda il diritto penale sostanziale e processuale in tema di querela e procedibilità.

Il 10 aprile u.s. è stato infatti approvato il D.Lgsl. n. 36/2018 che modifica le condizioni di procedibilità per alcune tipologie di reato ed entrerà in vigore dal 9 maggio p.v..

Nello specifico i reati per i quali si attiverà la riforma sono la truffa, l’appropriazione indebita, la frode informatica,  le minacce, l’uccisione di animali altrui, la rilevazione del contenuto di corrispondenza, la falsificazione di comunicazioni telefoniche, la falsificazione di comunicazioni digitali.

La ratio alla base dell’intervento normativo consiste nella convinzione del legislatore che per alcuni reati l’offesa sia meno grave e che, dunque, il fatto debba essere perseguibile soltanto  se vi è una dichiarazione  di volontà  in tal senso, rappresentata per l’appunto dalla querela.

Per quel che concerne  il diritto intertemporale si profilano più ipotesi :

1) Fatti accaduti dopo il 9.5.2018: si applica la nuova normativa;
2) Fatti accaduti prima del 9.5.2018: da questa data inizia a decorrere il termine trimestrale (art. 124 c.p.p.) se la persona offesa ha già avuto notizia del fatto costituente reato.
3) Fatti accaduti prima del 9.5.2018 e processo pendente in Procura: il sostituto titolare del fascicolo dovrà informare la persona offesa che deve, se lo ritiene, fare dichiarazione di querela: in tal caso il termine di tre mesi decorre dal momento in cui al persona offesa avrà ricevuto la comunicazione.
4) Fatti accaduti prima del 9.5.2018 e processo pendente in primo grado o in appello: il Giudice informerà la persona offesa della necessità affinchè il processo prosegua di fare dichiarazione di querela ed anche in questo caso il termine sarà di tre mesi dal momento in cui l’interessato avrà ricevuto la informativa.
5) Fatti accaduti prima del 9.5.2018 e processo pendente dinanzi il Giudice di legittimità (Cassazione) : non vi è alcuna previsione ma la Suprema Corte potrebbe rimettere gli atti al giudice a quo per la verifica procedimentale.
L’obiettivo è quello di evitare che per fatti ritenuti meno gravi possano entrare in vigore interventi punitivi automatici e al contempo di fare emergere l’interesse privato alla punizione del colpevole.
Sarà quindi la persona offesa a stabilire se avviare o meno l’azione penale.

Giancarlo Caterina

Avvocato in Roma dal 2005, mi sono laureato presso l’Università degli Studi di Roma “La sapienza”, discutendo la tesi in Diritto Amministrativo, presso la cattedra del Prof. Sabino Cassese, “Ordinamento interno e funzionamento dell’INPS”. Nel corso degli anni ho svolto la professione sempre in autonomia intrattenendo collaborazioni professionali con diversi studi legali, grazie alle quali mi sono specializzato in vari ambiti del diritto e, principalmente, nel settore penale, tributario e in alcune branche del diritto civile. Dal 2016 sono membro del Direttivo dell’Associazione Forense Emilio Conte. Sono stato spinto a mettermi in gioco nell’ambito della politica forense ritenendo doveroso impegnarmi in prima persona per cercare di restituire alla nostra professione la dignità che le compete ed ho trovato in Afec lo spirito giusto per perseguire questo intento. Ora che ne sono diventato il Presidente, la spinta propulsiva sarà ancora più evidente.