LA CASSA, QUESTA SCONOSCIUTA

ARTICOLO A CURA DELL’AVV. ROMANO CERQUETTI (MOVIMENTO FORENSE)

movimento forense

Quando si è agli inizi dell’attività professionale, o comunque si è ancora giovani avvocati, il problema della Cassa non si pone.

 

Poi a un certo punto arrivano iscrizione e bollettini, affrontando l’aspetto economico iniziamo a porci il problema: chi e cosa sto pagando e perché ?

 

Nel corso del ciclo di formazione si viene quindi a contatto con le iniziative della Cassa e si cerca di colmare le lacune.

Attualmente il problema è molto sentito, anche perché è in corso di perfezionamento una riforma che andrà a modificare molti aspetti sostanziali.

 

Proviamo a vederne qualcuno.

 

Innanzitutto la Cassa è una Fondazione di natura sostanzialmente privata, ma soggetta al controllo pubblico.

 

Tale annosa questione è stata recentemente risolta dalla nota sentenza 6014/2012 del Consiglio di Stato, che ha confermato l’inclusione della Cassa nell’elenco Istat delle amministrazioni pubbliche cui si applicano le norme della spending review.

 

A fondamento di tale decisione il Consiglio ha ritenuto che la privatizzazione delle Casse abbia riguardato solo l’aspetto organizzativo, mentre la funzione pubblica svolta giustifichi la natura di pubblica amministrazione.

 

Oltre alle conseguenze dirette di cui al caso in esame, tale affermazione porta a confermare ed anzi ulteriormente allargare il corollario degli aspetti collegati, che vanno tutti ormai riportati alla dimensione pubblica.

 

Uno dei primi provvedimenti successivi a detta sentenza è stata la deliberazione n. 4/2013 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che – proprio sul presupposto della natura di ente pubblico delle Fondazioni dell’Avvocatura – le ha ritenute soggette al Codice dei contratti pubblici, anche per quel che riguarda l’affidamento di attività formative a pagamento, che dovranno quindi essere oggetto di gara.

 

Ma altri aspetti già si applicano, basti pensare al rapporto di impiego, alla qualifica dei dirigenti e amministratori, alla natura dei contributi e alle conseguenze di comportamenti devianti, e altri ancora seguiranno.

 

Poi, come si diceva, la Legge 247/2012 ha modificato anche il regime di iscrizione alla Cassa.

 

In particolare l’art. 21, comma 8, prevede che l’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa, mentre il comma 10 esclude l’assoggettabilità alla gestione separata Inps.

 

Sono quindi venuti meno i limiti reddituali al superamento dei quali scattava l’obbligo di iscrizione.

 

Attualmente è in fase di realizzazione il Regolamento della Cassa che disciplinerà l’attuazione della riforma, ma le conseguenze sono già evidenti ed attuali, posto che la norma è entrata in vigore dal 2.2.2013.

 

Altri argomenti sono al momento pure al centro del dibattito, quali la natura autonoma o subordinata dei giovani avvocati collaboratori di studio e l’applicazione della riforma anche agli Avvocati-Giudici di Pace, ma su questi torneremo in seguito, anche sulla base della discussione che si svilupperà e che dovrà riguardare anche il futuro della categoria.

 

Cordiali saluti.

Movimento Forense

Avv. Romano Cerquetti