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La compensazione dei crediti da gratuito patrocinio: la posizione della Cassa Forense

 

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Quella che per noi avvocati sembrava una mano tesa nel pagamento dei contributi previdenziali, in realtà si dimostra evanescente a seguito del Comunicato Ufficiale del suo Presidente in relazione a questi pagamenti.

Come riportato nella nuova legge di stabilità all’art. 1 comma 778 si è prevista dal 1 gennaio 2016 la possibilità per gli avvocati di compensare i propri crediti con lo Stato derivanti dall’attività di gratuito patrocinio con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA)”.

A tal fine la norma indica anche in 10 milioni il limite massimo annuo compensabile.

La stessa norma precisava come le modalità di attuazione sarebbero state adottate con apposito decreto entro il 28 Febbraio 2016.

L’uso dell’imperfetto non è un caso. Il Comunicato ufficiale del Presidente Nunzio Luciano sembra infatti precisare il testo della norma, ancor prima dell’intervento del decreto attuativo.

Lo stesso precisa come “la compensazione tra crediti per onorari di avvocato da gratuito patrocinio nei confronti dello Stato, maturati antecedentemente al 2016 e non ancora saldati, è ammessa esclusivamente con imposte e tasse, nonché con i contributi previdenziali dovuti all’INPS per i dipendenti degli studi professionali e non anche per i contributi previdenziali dovuti dai professionisti a Cassa Forense”.

Secondo lo stesso il tenore letterale della norma, nonché i lavori parlamentari, indipendentemente dal decreto interministeriale di attuazione, non lascia spazio ad altre interpretazioni.

Ebbene, lo stesso Presidente, chiosando, precisa infine come non bisogna comunque sottovalutare il valore e la portata di detto provvedimento, rivendicato anche dal lavoro svolto dalla stessa Cassa Forense. E di come lo stesso auspichi un ampliamento delle possibilità di compensazione.

In conclusione, da una lettura della norma, pare doversi condividere pienamente l’orientamento della Cassa Forense, pur rimanendo in attesa del decreto interministeriale. E’ bene comunque sottolineare la portata positiva dell’intervento in relazione alla compensazione dei contributi dei propri dipendenti

Qui il comunicato ufficiale della Cassa Forense: http://www.cassaforense.it/cassa-forense-archivio/comunicato-agli-iscritti/