Con la sentenza n. 91/2018, la Corte Costituzionale chiarisce come l’istituto della messa alla prova per gli adulti non presenta aspetti non riconducibili alle ordinarie categorie costituzionali penali e processuali. La novità assoluta e quindi la sua peculiarità è il ribaltamento dei sistemi tradizionali di intervento sanzionatorio. Tale ultimo punto era già stato rilevato nella sentenza della Corte di Cassazione con la sentenza n. 36272/16.
La Consulta osserva che in questo istituto manca una condanna e “correlativamente manca un’attribuzione di colpevolezza dell’imputato“, il quale, su sua richiesta, può essere sottoposto ad un trattamento alternativo alla pena applicabile nel caso di eventuale condanna. Oltretutto, l’esecuzione del trattamento viene rimessa alla volontà del soggetto, il quale può farlo cessare in qualsiasi momento per poter far riprendere il procedimento penale.
La Corte decide, quindi, che l’istituto della messa alla prova per i maggiorenni non viola il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza e nemmeno quello relativo alla determinatezza del trattamento sanzionatorio, rispettivamente artt. 25 e 27 della Costituzione.