La notificazione degli atti processuali ad effetti sostanziali: SS.UU n. 24822/2015

notifica

Il 9 Dicembre 2015 le SS.UU. (sentenza n. 24822/2015) si sono pronunciate su una domanda di rigetto di un’azione revocatoria per prescrizione dell’azione.
Nel caso di specie, l’atto di citazione era stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica entro il termine prescrizionale, ma l’atto era stato recapitato al destinatario quando oramai era decorso il predetto termine.

Il problema affrontato riguarda così l’applicazione, o estensione, del principio della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario che la Corte Costituzionale, con la famosa sentenza n. 477/2002, aveva introdotto quale principio generale.

Col tempo questo principio ha subito varie precisazioni e deroghe, soprattutto in relazione al compimento di atti sostanziali, o atti negoziali unilaterali.
Si pensi all’inoltro dell’esercizio del diritto di riscatto dell’immobile locato (Cass. Civ. sent. n. 9303/2012), o alla consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto di accettazione della proposta di alienazione del fondo rustico (Cass. Civ. n. 15671/2011). In quest’ultimo caso la giurisprudenza aveva ritenuto che il semplice invio non era valido ai fini dell’interruzione del termine prescrizionale, essendo in questo caso necessario che l’atto giungesse a conoscenza della parte. E così aveva riproposto in varie sentenze la Corte di Cassazione, distinguendo fra atti processuali ed atti sostanziali, con questi ultimi che avrebbero prodotto effetto solo se giunti alla conoscenza del destinatario.

Si è quindi creata nella giurisprudenza la necessità di intervenire, in maniera chiarificatrice, sull’iniziale orientamento giurisprudenziale, ampliando lo spazio d’azione della diversa regola della decorrenza.

Le Sezioni Unite, valutando prima in maniera generica la portata del principio generale e della sentenza della Corte Costituzionale, hanno così operato un bilanciamento fra le diverse ipotesi, tenendo conto dell’incolpevolezza del notificante che subirebbe un danno senza colpa dalla considerazione della necessaria ricezione da parte del destinatario, a differenza del notificato che godrebbe di un vantaggio senza merito
La Corte si è trovata quindi a valutare una situazione in cui si allocherebbe la perdita sulla parte incolpevole ed un guadagno sulla parte immeritevole (poiché nulla dipenderebbe dal suo comportamento).
L’orientamento prevalente – in sostanza – fa decidere al caso il torto e la ragione, secondo le Sezioni Unite. Ma è proprio applicando la nuova tecnica del bilanciamento che le sezioni unite trovano la soluzione.
Per cui, la sentenza afferma come non si può far ricadere sul notificante incolpevole la perdita definitiva del diritto quando basterebbe imporre al notificato un onere di attesa, dettato dal principio di precauzione. Entrambe le parti sono incolpevoli. Ma nel bilanciamento tra la perdita definitiva del diritto per una parte e un lucro involontario per l’altra parte, la soluzione più logica è quella di salvaguardare il diritto di una parte incolpevole ponendo a carico dell’altra parte – parimenti incolpevole – una situazione di attesa che non pregiudica, comunque, la sua sfera giuridica.

Nel dettare questo principio del bilanciamento la Corte ha voluto scindere gli atti processuali da quelli sostanziali, per questi ultimi non potrebbe essere accolta questa soluzione in quanto l’ordinamento non potrebbe accettare che alla parte destinataria, incolpevole, derivi un pregiudizio delle scelte “arbitrarie e ad libitum della controparte”.

Per cui gli ermellini hanno voluto estendere il principio della scissione della notificazione anche agli atti che permettono l’esercizio di un diritto solo con l’atto processuale, per cui agli atti processuali con effetti sostanziali.

Vedi sentenza: http://www.cortedicassazione.it/cass…22_12_2015.pdf