La trasparenza dell’azione amministrativa: una chimera per l’Ordine degli Avvocati?

trasparenzaIl trend normativo che impone la massima trasparenza delle loro azioni agli Enti pubblici italiani si arricchisce di un ulteriore, fondamentale, testo, rappresentato dal D.L.vo 14 marzo 2013 n. 33 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013 e che entra in vigore il successivo giorno 20 aprile) che si compone di 53 articoli ed un allegato con il quale vengono dettati i principi di trasparenza ed introdotti nuovi obblighi e sanzioni a carico dei soggetti tenuti a garantire l’accessibilità.

 

Il provvedimento fa seguito ad un’altra fonte legislativa di primaria importanza, costituita dall’art. 18 L. 134/2012, che impone ad ogni Ente pubblico (quale è anche l’Ordine forense) di dare la massima pubblicità – secondo la nota formula della c.d. “accessibilità totale” (open data) – ad ogni episodio di concessione di denaro, sotto qualsivoglia forma (sussidio, contributo, vantaggio economico, ausilii finanziari, ecc.). La norma dispone che i relativi provvedimenti debbono essere necessariamente divulgati sulla rete internet onde poter garantire, appunto, la pubblicità totale, anche con riferimento alle generalità dei fruitori.

 

Si penserebbe che un Ordine professionale come quello degli Avvocati debba essere il primo organismo – proprio perché amministrato da cultori della legge e paladini del rispetto delle regole – ad applicare, senza indugio alcuno, le predette disposizioni legislative.

 

Non ci aspetterebbe mai, insomma, di dover assistere al tentativo di occultare dati, tenere nascosti atti, mantenere segreta un’attività che invece dovrebbe godere della massima forma di pubblicità. Ed invece….

 

Dal verbale dell’Adunanza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 28 marzo 2013 è dato leggere la seguente comunicazione (testuale): “Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segreteria della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, pervenuta in data 21 marzo 2013, con la quale si trasmette la copia, in formato elettronico, della decisione adottata dalla medesima Commissione nella seduta del (omissis), in merito al ricorso per l’accesso ai documenti amministrativi – art. 25 comma 4, Legge 241/1990 –presentato dall’Avv. (omissis), a seguito della propria istanza di accesso atti del 30 ottobre 2012, il cui diniego è stato deliberato dall’Ordine degli Avvocati di Roma nell’adunanza del 17 gennaio 2013. Tale decisione prevede che il ricorso è fondato e va accolto, avendo ritenuto il diniego dell’Ordine del tutto immotivato ed illegittimo. Pertanto l’Amministrazione dovrà autorizzare l’Avv. (omissis) all’accesso agli atti deliberativi da cui risulti il numero esatto dei dipendenti, gli atti di donazione in favore di terzi nonché quelli da cui risulti l’entità del capitale accumulato e le forme di investimento; i bilanci consuntivi relativi all’anno 2011 e all’anno 2012”.

 

Dalla citata comunicazione si evince che ad una istanza di accesso a documenti presentata da un iscritto all’Albo, il Coa abbia risposto picche (peraltro, ben oltre il termine previsto dalla L. n. 241/90, posto che il diniego è stato deciso quasi tre mesi dopo il deposito della domanda di accesso), e che tale reiezione – del tutto ingiustificata – sia stata sanzionata dalla speciale Commissione per l’accesso insediata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Scorrendo i verbali delle Adunanze del Coa si scoprono, poi, moltissimi provvedimenti che negano l’accessibilità senza che sia offerta motivazione alcuna.

 

La cosa desta una certa meraviglia, come – del resto – non può non rilevarsi che non è stata ancora data applicazione al citato art. 18 L. n. 134/12 (a distanza di molti mesi dalla sua entrata in vigore) atteso che il sito dell’Ordine forense capitolino non contiene il box nel quale è obbligatorio inserire gli estremi delle deliberazioni di erogazione di provvidenze economiche, gli importi elargiti e le generalità dei beneficiari.

 

Attendiamo, fiduciosi, il rispetto della legge, nella certezza che anche gli Ordini professionali abbiano la consapevolezza di vivere, oramai, in una vera e propria “casa di vetro”.

Rodolfo Murra

Rodolfo Murra vanta una lunga militanza, dopo aver svolto un breve periodo di libera professione, nell’Avvocatura pubblica. Ha diretto l’Avvocatura del Comune di Roma Capitale e quella dell’Acea, ed ora è il Capo dell’Avvocatura della Regione Lazio. Dottore di ricerca in diritto processuale civile è da molti anni docente presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali presso “La Sapienza”. Autore di vari contributi a carattere scientifico, ha anche diretto con profitto alcune strutture burocratiche (come l’Ufficio Condono Edilizio del Comune di Roma od il Municipio X). E’ stato Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma per quattro anni, ricoprendo anche la carica di Segretario.