Lo Stato tutela la sua voracità fiscale, meno i cittadini e men che meno gli avvocati

La corte di cassazione ha confermato la condanna, in sede penale, di un imprenditore accusato, in forza del decreto legislativo numero 74 del 2000, di essersi fraudolentemente sottratto al pagamento di imposte mediante costituzione, ritenuta surrettizia e strumentale, del fondo patrimoniale.

 

Le circostanze emerse nel corso del processo hanno comprovato l’intento elusivo dell’imprenditore, che ha celebrato il matrimonio dopo una lunga convivenza ed ha costituito nel fondo tutti i beni di proprietà, in eccedenza delle esigenze di sostentamento familiare.

 

La corte ha ritenuto, in base a questi ed altri elementi analoghi, che la costituzione del fondo fosse strumentale alla sottrazione di risorse idonee alla soddisfazione del debito tributario ed ha condannato secundum legem.

 

La disposizione normativa è molto rigorosa, prevede il reato quale fattispecie di pericolo, non richiede per la procedibilità che la riscossione coattiva sia già in atto.

 

La mera previsione che l’adozione del fondo sia strumentale costituisce oggetto di indagine e la punibilità non viene esclusa nemmeno dal successivo pagamento integrale del debito.

 

Sostenere che la norma sia rigorosa è dir poco!

 

Ebbene, tutto questo non vale per i creditori privati che stentano a ottenere in base alle stesse circostanze provvedimenti cautelari, costituendo esperienza generale degli avvocati che i tribunali siano più che garantisti nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento delle spettanze professionali.

 

Nel circondario di un tribunale minore una società in liquidazione riesce da anni a non depositare bilanci senza essere cancellata a norma di legge, malgrado il creditore, munito di sentenza passata in giudicato, abbia segnalato l’incongruenza all’autorità giudiziaria.

 

L’incoerenza dei provvedimenti giudiziari provoca incertezza del diritto, disagi e discredito degli avvocati, tenuti dal codice deontologico ad esprimere la propria opinione sul merito della lite nel momento dell’incarico.

 

La profonda sperequazione di trattamento giudiziario tra credito tributario e credito professionale appare viziata da difetto di legittimità costituzionale.

 

E’ opportuno che gli avvocati la rilevino in giudizio quanto meno per tentare di attenuarla.

Ugo Scuro

Avvocato cassazionista in Roma, esperto in materia di diritto dell'economia con particolare riguardo ai contratti a formazione progressiva e alle responsabilità connesse, direttore del NuovoMille giornale liberale on line.