MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: DUE RECENTI NOVELLE GIURISPRUDENZIALI

E’ reato sia  il comportamento iperpropettivo del genitore verso il figlio minore sia la condotta omissiva della badante del disabile caratterizzata da indifferenza!

violenzaIl fatto tipico individuato dall’art. 572 c.p. ha subito, negli anni, un’interpretazione sempre più estensiva sia in relazione alle condotte integranti la fattispecie criminosa sia in relazione all’agente stesso, essendo questo un cd. “reato proprio”.

Tra le azioni tipiche configuranti tale delitto i Giudici della Suprema Corte, con Sentenza del 10 ottobre 2011 n. 36503, hanno, infatti, riconosciuto quale penalmente perseguibile persino quell’atteggiamento di “iperaccudienza” del genitore nei confronti del figlio minore.

Tale pronuncia giurisprudenziale si basa, fondamentalmente, sul principio in base al quale  la norma incriminatrice ha un’esplicita connotazione plurioffensiva: l’oggetto giuridico tutelato è costituito non solo dall’interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, connotati secondo il lessico del ricorrente da una “chiara connotazione negativa”, ma, altresì, alla salvaguardia della sfera psichica del singolo soggetto che, nella famiglia, trova il fondamento dell’estrinsecazione della personalità, nonché dello sviluppo cognitivo, come nel caso del minore.

Di conseguenza, adottando lo stesso principio, sono stati considerati maltrattamenti anche gli eccessi di accudienza del minore da parte del genitore che, per iperprotezione, compie delle condotte esasperate e tali da ledere  il corretto sviluppo della personalità dello stesso.

Codesta Sentenza, oltre ad avere posto un punto fermo tra i divergenti filoni dottrinali e giurisprudenziali, ha, quindi, esplicitamente escluso la configurabilità del reato in caso di condotte di chiara connotazione negativa, ricomprendendo tutte quelle che, astrattamente considerate, potrebbero risultare positive!

Ne deriva che alcuni atteggiamenti, come la protezione e l’accudienza, integrano il reato di cui all’art. 572 c.p, allorquando:

–          sono commessi e riproposti oltre una certa soglia di tollerabilità;

–          espongono il soggetto passivo, nella specie il minore, a deprivazioni sociali e psicologiche tali da cagionarne grave pregiudizio al corretto sviluppo psicofisico;

–          minano la realizzazione di rapporti familiari costruttivi;

–          pregiudicano gravemente l’integrità  della vittima;

–          inibiscono la capacità di socializzazione del minore privandolo delle risorse della comunità sociale estrinseche al nucleo familiare.

Gli Ermellini, nel caso de quo,  hanno inoltre posto un particolare occhio di riguardo al soggetto passivo di tale fattispecie delittuosa: il minore.

Questi, certamente non possiede una capacità di discernimento e di giudizio particolarmente evoluta e non è in grado di percepire e valutare appieno la valenza negativa di un comportamento particolarmente vessatorio posto in essere dal proprio genitore.

In un contesto relazionale tra l’adulto di riferimento ed il minore, dunque, non può considerarsi una valida causa di esclusione della punibilità il fatto che il soggetto passivo non percepisca la connotazione negativa, vessatoria e limitante del comportamento del proprio genitore.

È insostenibile, infatti, pensare di far dipendere l’oggettiva sussistenza della condotta illecita dalla “variabile soglia di sensibilità della vittima”, che, in quanto minore, esige efficace tutela anche contro la sua stessa infantile limitata percezione soggettiva.

In tale quadro, si appalesa, quindi, come irrilevante il cd “stato di benessere del bambino” tenuto conto che, non a caso, in tutti i sistemi delle civiltà evolute, lo Stato può verificare in modo intrusivo le “realtà di disagio anomalo” nella famiglia e le loro cause umane, imponendo prescrizioni ai familiari talmente incisivi sino a giungere alla decadenza dalla potestà genitoriale, all’allontanamento ed allo stato di adottabilità del minore stesso.

Tantomeno, in tale contesto,  può trovare applicazione la scriminante del consenso dell’avente diritto in “assoluto contrasto con principi che stanno alla base dell’ordinamento giuridico italiano ed  in particolare con la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo sanciti dall’art. 2 Cost., i quali trovano specifica considerazione in materia di diritto di famiglia negli articoli 29 – 31 Cost.” (cfr. Cass. pen. sezione.6, 46300/08, Fhami; Cass. Penale sez. VI, 3398/1999 1 Rv. 215158, Bajarami).

Nel casus decisus la Corte di Cassazione era chiamata a decidere circa l’accoglimento o il rigetto di un ricorso avverso la Sentenza del GUP di Ferrara che condannava la madre, in concorso con il nonno del minore, che aveva nel tempo e fino all’età preadolescenziale di quest’ultimo posto in essere atteggiamenti qualificati dal giudice del merito come eccesso di accudienza e consistiti nell’impedimento di rapporti con coetanei, nell’esclusione del minore dalle attività inerenti la motricità, anche quando organizzate dall’istituzione scolastica, nonché nell’induzione della rimozione della figura paterna, costantemente dipinta in termini negativi, fino ad impedire allo stesso minore di utilizzare il cognome del padre.

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Il reato di maltrattamenti in famiglia rappresenta un tema di particolare interesse ed attualità che, nel tempo, ha subito notevoli mutamenti giurisprudenziali, tutti mirati all’ampliamento, da un lato, delle condotte incriminate e, dall’altro all’estensione del concetto stesso di famiglia.

A tale ultimo proposito vi è da segnalare una recentissima Sentenza che ricomprende, tra le condotte tipiche, l’atteggiamento indifferente della badante nei confronti del proprio accudito: trattasi della Sentenza n. 9724 del 28.02.2013.

Con tale ultimissima pronuncia giurisprudenziale è stato puntualizzato che il delitto in esame risulta integrato non solo da azioni commissive direttamente opprimenti l’altrui personalità, bensì anche da condotte omissive di voluta indifferenza e trascuratezza verso elementari bisogni affettivi ed esistenziali.

In tale caso l’imputata era la badante-convivente di un soggetto affetto da sindrome di down affidato alla sua cura e vigilanza.

I Giudici della Suprema Corte hanno così statuito che integrano l’elemento soggettivo del reato quelle condotte poste in essere dalla badante caratterizzate dalla reiterata ripetizione di comportamenti tendenti allo svilimento ed all’indifferenza nei confronti del disabile affidato alla sua cura.

 

L’elemento soggettivo del reato in questione, e cioè il dolo generico, risulta infatti integrato dalla coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali perpetrate, in modo abituale, e tali da instaurare nei confronti del soggetto passivo un sistema di sopraffazioni e di vessazioni che ne hanno snaturato la personalità.

 

Tali atteggiamenti, costituenti quotidiana indifferenza ed estrinsecatisi poi nell’incuria del vestiario e dell’igiene dell’inabile, hanno generato nella persona offesa uno stato di umiliazione e disagio psicologico non meno grave di gesti connotati da atti positivi palesemente aggressivi e violenti.

 

In tale circostanza, la Corte di Cassazione ha altresì respinto la ricostruzione offerta dalla difesa secondo la quale l’imputata sarebbe stata semplicemente non adeguata dal punto di vista professionale tentando di voler inquadrare la vicenda de qua in una “sorta di inadempimento contrattuale”.

 

I Supremi Giudici hanno confutato tale tesi affermando che non si può parlare in alcun modo di una semplice incolpevole inadeguatezza professionale in quanto la patologia di cui era affetto il disabile, ovvero la sindrome di down, non richiedeva una speciale conoscenza tecnica: le esigenze e i bisogni del caso specifico sono “acquisiti nel patrimonio di conoscenza collettivo”.

 

Non è richiesta speciale perizia professionale, bensì: sensibilità, dedizione, cura e amore!

 

Vi è di più: la deliberata e reiterata indifferenza della badante assume un connotato di particolare gravità allorquando si riversa nei confronti di persone di “notoria grande sensibilità” quali sono i portatori di sindrome di down accentuandone la gravità del fatto.

Le vicende testé esaminate sono certamente indici di dinamiche familiari e sociali estreme non esenti da aspetti affettivamente patologici ma, come spesso accade in tutte le umane vicissitudini, non vi è mai un parametro di comportamento universale ed adattabile ad ogni circostanza.

Nel quotidiano, infatti, ognuno dovrà sempre tentare di bilanciare le opposte esigenze di ciascun familiare senza soffocare, da un lato, le costruttive richieste di socializzazione e di indipendenza dei minori e, dall’altro, non ignorare le più basilari necessità del soggetto nei cui confronti si riveste una cosiddetta posizione di garanzia: ovviamente, come sarà ben noto a chiunque vive quotidianamente anche piccole controversie familiari, trovare il corretto ed efficace metodo educativo ed accuditivo non è certamente impresa semplice!

Anna Maria Tripodi

Avvocato, nata il 27 maggio 1974.
Laureata in Giurisprudenza, il 23.04.1997, presso l'università degli studi di Roma "Tor Vergata".
Iscritta all'albo degli Avvocati di Roma il 26.07.2000.
Iscritta all'albo speciale degli avvocati Cassazionisti nel settembre 2012.
Senior Partner "Studio Martelli & Partners".
Svolge attivita' professionale nell'ambito del diritto penale e della corporate compliance.