Mantenimento del figlio nato fuori del matrimonio: l’obbligo del genitore non collocatario decorre dalla cessazione della convivenza – Corte di Cassazione, sez. III^ Civile, ordinanza 6 dicembre 2019 – 12 maggio 2020, n. 8816

La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n°8816 del 12 maggio 2020, offre i seguenti importanti chiarimenti in merito alla decorrenza dell’obbligo di mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio e alla natura dichiarativa del relativo provvedimento:

  1. l’obbligazione di mantenimento ex art. 148 c.c. decorre dalla nascita del figlio e, pertanto, “…nel caso di successiva cessazione della convivenza fra i genitori, l’obbligo del genitore non affidatario o collocatario decorre non già dalla proposizione della domanda giudiziale, bensì dalla effettiva cessazione della coabitazione (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3302 del 08/02/2017, Rv. 643362 – 02)”.
  2. il limite alla retroattività della statuizione è costituito dall’espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali (i genitori nei riguardi del figlio), ossia a diritti disponibili, e, quindi, non incidendo sull’interesse superiore del minore (v., sul punto, Sez. 1, Sentenza n. 7960 del 28/03/2017, Rv. 644834 – 02)”;
  3. “…deve quindi affermarsi che la decisione del tribunale per i minorenni relativa all’obbligo di mantenimento a carico del genitore non affidatario o collocatario non ha effetti costituitivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che, nell’an, è direttamente connesso allo status genitoriale”;
  4. Tale pronuncia, pertanto, retroagisce naturalmente al momento della domanda, senza necessità di apposita statuizione sul punto”, con facoltà del giudice “…di graduare il quantum debeatur in relazione ai diversi periodi di vita del minore, anziché prevedere un unico importo medio, fissandone le relative decorrenze”.

La Suprema Corte, enuncia pertanto il seguente condivisibile il principio di diritto: “La decisione del tribunale per i minorenni relativa all’obbligo di mantenimento, ai sensi dell’art. 148 c.c., del figlio naturale da parte del genitore non affidatario retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale, oppure – se successiva dall’effettiva cessazione della coabitazione, senza necessità di apposita statuizione sul punto. La decisione adottata dalla corte d’appello all’esito dell’eventuale reclamo si sostituisce a quella del tribunale per i minorenni e produce effetti con la medesima decorrenza“.

Luigi Romano

Avvocato del foro di Roma, cofondatore dello studio Legale Martignetti e Romano, docente di diritto civile nei corsi di preparazione per l’esame d’avvocato e collaboratore delle cattedre di diritto dell’Unione europea, European Judicial Systems e della Clinica legale CEDU presso l’università di Roma Tre. Ho completato i miei studi accademici con un master in Homeland Security presso il Campus Bio Medico e con un dottorato europeo in diritto di famiglia nel diritto internazionale privato dell’Unione europea tra l’università di Roma Tre, Lund University (Svezia) e la Universidad de Murcia (Spagna). Credo fermamente nella funzione sociale che l’avvocato ha l’onore e l’onere di esercitare e nello spirito di colleganza e unione che aimè sempre meno si riscontra tra le aule di Tribunale. Da poco più di un anno mi sono affacciato con passione nel mondo della politica forense assieme ad AFEC, come membro del suo rinnovato Direttivo, con la fiducia che uniti potremo ridare il lustro e il prestigio che il nostro Ordine ha avuto in passato e che deve tornare ad avere. All’interno di Afec mi occupo dell’organizzazione dei convegni, della redazione di articoli giuridici e note a sentenza, specie in ambito di diritto di famiglia, diritto civile, diritto internazionale privato e diritto dell’Unione europea.