MOVIMENTO FORENSE: COMUNICATO NOTIFICHE A MEZZO PEC VS P.A.

movimento forenseSpett.le MINISTERO DELLA GIUSTIZIA In persona del Ministro Pro Tempore , Spett.le CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE In persona del Presidente in carica, Spett.le ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA  In persona del Presidente in carica. OGGETTO: NOTIFICHE A MEZZO PEC NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Con la presente siamo a denunciare un problema molto grave, che richiede immediato intervento da parte delle istituzioni, a salvaguardia della certezza del diritto ed a tutela dei diritti dei cittadini.

PREMESSO CHE:

√   Come è noto, l’art. 3 bis della legge n. 53/1994 dispone che la notificazione con modalità telematica debba eseguirsi all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante da pubblici elenchi.

 

√   I pubblici elenchi sono quelli indicati nell’art. 16 ter del d.l. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 221/2012, e successivamente modificato dall’art. 45 bis, comma 2, del d.l. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014.

 

√   In particolare l’art. 16-ter del menzionato d.l. 179/2012, introdotto con la legge n. 228/2012 art. 1, co. 19, nella sua formulazione originaria, sanciva che

A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti

– dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto (ossia, ANPR Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, e Elenco indirizzi PA presso MINISTERO GIUSTIZIA);

– dall’articolo 16, del d.l. n. 185/2008, conv. con modificazioni dalla legge n. 2/2009 (ossia, REGISTRO DELLE IMPRESE, ALBI pubblicati da ORDINI e COLLEGI professionali, ed ELENCO pubblicato dal Centro Nazionale per l’informatica della P.A. – CNIPA, oggi AGID);

– dall’articolo 6-bis del d. lgs.82/2005 (ossia, INI PEC), nonche’ il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia ((REGINDE)

 

√   Quindi, tramite il richiamo all’art. 16 del d.l. n. 285/2008, era considerabile “PUBBLICO REGISTRO” valido ai fini delle notificazioni anche l’elenco IPA (elenco degli indirizzi PEC delle PA), consultabile all’indirizzo www.indicepa.gov.it, introdotto dall’articolo 57-bis del CAD (d. lgs. 82/2005).

 

√   Sennonchè, con l’art. 45 bis, comma 2, del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014 (entrata in vigore dal 19/08/2014), il legislatore ha modificato il menzionato art. 16-ter del d.l. 179/2012, che oggi vige nella seguente formulazione

A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti

–   dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto (ossia, ANPR Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, e Elenco indirizzi PA presso MINISTERO GIUSTIZIA);

–   dall’articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185/2008, conv. con modificazioni dalla legge n. 2/2009 (ossia, REGISTRO DELLE IMPRESE);

–   dall’articolo 6-bis del d. lgs.82/2005 (ossia, INI PEC), nonche’ il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia ((REGINDE)

 

√  Ne consegue che, non essendo stato incluso nella norma citata (art. 16-ter del d.l. 179/2012) l’art. 16, comma 8, del d.l. 185/2008, ed essendo stato omesso altresì ogni riferimento ad “elenchi comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni”, l’IndicePA (o IPA, altrimenti detto) dal 19/08/2014 non può più essere considerato “pubblico elenco” ai fini delle notificazioni e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale

 

√  Ad oggi, dunque, l’unico “Elenco Pubblico” degli indirizzi di posta elettronica certificata delle Pubbliche Amministrazioni ai fini delle notificazioni e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale eseguite dagli Avvocati, deve considerarsi essere l’Elenco indirizzi PA presso MINISTERO GIUSTIZIA, consultabile dal sito del Ministero della Giustizia (pst.giustizia.it)esclusivamente in via autenticata;

 

√  Peraltro ad oggi molte Pubbliche Amministrazioni non hanno ancora comunicato al Ministero di Giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, nonostante il termine ultimo scadesse al 30/11/2014, con la conseguenza che l’Elenco Ministeriale Indirizzi P.A. è assolutamente carente;

 

√  Tale modificazione non è stata né pubblicizzata né comunicata agli operatori di giustizia ed agli avvocati, con la conseguenza che moltissimi, ancora oggi ne ignorano l’esistenza, con la conseguente pericolo di nullità di molte notificazioni e comunicazioni, laddove eseguite estraendo l’indirizzo PEC della P.A. destinataria dall’Indice IPA, allorchè tale indirizzo di posta elettronica non risulti confermato anche nel menzionato Elenco ministeriale degli indirizzi PA

RILEVATO

1)    Che l’omissione dell’elenco IndicePA (o IPA) nel novero dei Pubblici Elenchi utilizzabili ai fini delle notificazioni e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, deve considerarsi una mera dimenticanza del legislatore, anche alla luce del fatto che il menzionato elenco continua ad essere valido per le comunicazioni e notificazioni telematiche di Cancelleriaai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.l. n. 179/2012 e dell’art. 149-bis, comma 2 c.p.c., i quali fanno espresso riferimento agli “elenchi comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni”

2)    Che tuttavia da tale errore deriva un grave pericolo di pregiudizio per i processi in corso e la tutela dei diritti dei cittadini nei confronti della P.A.

3)    Che la formulazione vigente dell’art. 16-ter del d.l. 179/2012 si pone in netta contrarietà con i principi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e della Giustizia, di trasparenza della P.A. e di accessibilità alla stessa;

4)    Che non vi è alcun motivo plausibile per escludere dal novero dei Pubblici Elenchi, utilizzabili ai fini delle notificazioni e comunicazioni in materia civile ed amministrativa, anche IndicePA (o IPA), peraltro liberamente accessibile dal sito(indicepa.gov.it)laddove invece l’Elenco degli indirizzi PA istituito presso MINISTERO GIUSTIZIA, è consultabile dal sito del Ministero della Giustizia (pst.giustizia.it) esclusivamente in via autenticata;

5)    Che tale situazione rischia di creare una ingiustificata battuta d’arresto al Processo Civile Telematico

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CHIEDE

Che l’Ecc.mo MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore Voglia attuare, senza indugio alcuno, tutti i provvedimenti idonei ed opportuni per correggere la situazione sopra descritta, conferendo la qualità di “PUBBLICO ELENCO”, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, anche all’IndicePA (o IPA) nonché agli “elenchi comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni”. Si chiede altresì che tali correttivi intervengono con efficacia sin dal 19/08/2014, così da dare soluzione di continuità alla disciplina in materia.

Infine, si chiede che l’Ecc.mo Consiglio Nazionale Forense e l’Ecc.mo Organismo Unitario dell’Avvocatura, nelle proprie reciproche funzioni e competenze, adottino tutte le iniziative idonee ed opportune per la tutela, in tal specifico contesto, dell’esercizio della professione forense, della Giustizia e dei diritti, sostanziali e processuali, delle parti coinvolte.

 

Con Osservanza,

Roma, 09/03/2015

Il Movimento Forense

Il Presidente – Avv. Massimiliano Cesali