Nuovi Parametri, ecco le novità per la liquidazione giudiziale del compenso.

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Lo scorso 24 maggio il CNF ha inviato al ministero della Giustizia, con la lettera del presidente Guido Alpa, la proposta di revisione dei parametri.

 

Nello stesso documento lo stesso quale Alpa ha anche rinnovato la richiesta di differire i termini dell’entrata in vigore della revisione della geografia giudiziaria, attuata sulla base di criteri astratti e dannosi, volti a un aumento dei costi più che ad effettivi risparmi e vista la imminenza della pronuncia della Corte costituzionale;

 

l’offerta di lavorare all’efficienza del sistema giudiziario per accelerare i tempi dei processi con le camere arbitrali e di conciliazione, previste dal nuovo ordinamento forense; e con il coinvolgimento degli avvocati nello smaltimento dell’arretrato giudiziario con modalità che il Consiglio sta elaborando;

la richiesta di l’introduzione, a costo zero per lo Stato,  della negoziazione assistita, con la quale, seguendo il modello francese, gli avvocati possono  raggiungere intese transattive e autenticare le sottoscrizioni delle parti.

 

Con riguardo ai parametri la parte normativa, differenziata in relazione alla materia (giudiziale civile-amministrativo-tributario; giudiziale penale;   stragiudiziale), introduce alcune innovazioni che hanno lo scopo di coprire ogni aspetto dell’attività  professionalità e le diverse modalità nelle quali essa può essere svolta.

 
Scorrendo sinteticamente l’articolato e soffermandosi sulle novità principali, si segnala che l’articolo 3 regola la liquidazione del compenso nel caso di un giudizio non portato a termine per cessazione del rapporto professionale o per estinzione del processo: al professionista si  corrisponderà il compenso maturato per l’opera svolta fino alla cessazione del rapporto o all’estinzione.

 
Viene anche previsto per la prima volta, nell’ottica della trasparenza, il compenso del domiciliatario;  e quello spettante in caso in cui l’incarico venga conferito a una società tra professionista: sarà dovuto quello spettante ad un solo professionista, salvo espressa deroga sottoscritta in clausola del cliente.

 
Novità anche per gli arbitrati: il giudice applicherà i parametri anche nelle ipotesi in cui l’avvocato  sia chiamato a comporre un  collegio arbitrale o a svolgere le funzioni di arbitro unico o se assume l’assistenza di una parte in arbitrario.

 

Una norma riguarda anche i praticanti abilitati, figura destinata a svanire per effetto della legge 247/2012: ad essi dovrà essere liquidata la metà dei compensi spettanti all’avvocato.

 

Altra novità riguarda l’inserimento delle voci di compenso per l’attività stragiudiziale, oltre il rimborso delle spese di trasferta e di quelle forfetarie nella misura del 15% .

Marco De Fazi

L'Avvocato Marco De Fazi, classe 1961, si è laureato nel 1986 ed si è abilitato alla professione nel 1990: è cassazionista dal 2002 e lavora nello studio associato di famiglia. Ha ereditato dal padre, Avv. Walter De Fazi (mancato nel 2011 dopo 60 anni di professione), la passione per la responsabilità civile. Ha fatto parte di commissioni di studio consiliari ed associative, ed è stato per dieci anni il rappresentante italiano del network europeo PEOPIL (Pan-European Organization of Personal Injury Lawyers). Parla e scrive fluentemente inglese ed in misura più scolastica francese. Ha fatto parte della Commissione per l'esame di Avvocato 2007 ed è membro storico del Direttivo dell'Associazione Forense Emilio Conte, di cui ora è il presidente. Membro attivo della NIABA, associazione USA di avvocati italo-americani.