PARAMETRI: IL “RAGIONEVOLE” (PER CHI?) REGIME TRANSITORIO

tariffeVia libera dalla Corte costituzionale al regime transitorio che nella primavera scorsa ha permesso comunque la liquidazione giudiziale dei compensi degli avvocati dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del Dl 1/2012, con l’introduzione in sede di conversione di un comma che prevedeva la loro reviviscenza nelle more dell’approvazione del decreto ministeriale recante la determinazione dei nuovi parametri, arrivato poi il 20 luglio del 2012. Secondo la Consulta la norma era “ragionevole” ed ha permesso di superare la situazione di “blocco” che si era venuta a creare.

 

È un passaggio della ordinanza 115 emessa oggi con cui, peraltro, i giudici hanno dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio n. 1 sollevata per «contrasto con i principi costituzionali», dal Tribunale di Napoli; e anche del comma 3 inserito in sede di conversione dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, proposta dal Tribunale di Nocera Inferiore.

 

 

Infatti, osserva la Consulta: il Tribunale di Napoli “oltre a non motivare sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, omette persino di indicare i parametri costituzionali in tesi violati”. Mentre le ordinanze di rimessione del Tribunale ordinario di Nocera Inferiore “non assolvono al requisito della motivazione sulla rilevanza, la quale risulta, del tutto incomprensibilmente, legata soltanto all’obiettivo del rimettente di poter liquidare le spese processuali attraverso l’auspicata caducazione proprio di quella disposizione intertemporale che tale liquidazione gli consentiva”.

 

 

Così, rispondendo alla doglianza secondo cui per via del ritardo nella approvazione dei parametri, e stante l’abrogazione delle tariffe, si era creata una situazione di impasse “impeditiva della liquidazione degli onorari di difesa”, la Consulta osserva: “a prescindere dalla evidente ragionevolezza della norma intertemporale introdotta dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in sede di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), con la quale è stato posto rimedio proprio a quella situazione di “blocco” lamentata dal Tribunale ordinario di Napoli […], situazione poi comunque superata con l’adozione del decreto ministeriale 20 luglio 2012, recante la determinazione dei nuovi parametri per la liquidazione dei compensi per le professioni regolamentate – le questioni sollevate dagli odierni rimettenti vanno dichiarate manifestamente inammissibili, per la non rispondenza delle rispettive ordinanze di rimessione ai requisiti minimi richiesti dall’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), per promuovere l’incidente di costituzionalità”.

Marco De Fazi

L'Avvocato Marco De Fazi, classe 1961, si è laureato nel 1986 ed si è abilitato alla professione nel 1990: è cassazionista dal 2002 e lavora nello studio associato di famiglia. Ha ereditato dal padre, Avv. Walter De Fazi (mancato nel 2011 dopo 60 anni di professione), la passione per la responsabilità civile. Ha fatto parte di commissioni di studio consiliari ed associative, ed è stato per dieci anni il rappresentante italiano del network europeo PEOPIL (Pan-European Organization of Personal Injury Lawyers). Parla e scrive fluentemente inglese ed in misura più scolastica francese. Ha fatto parte della Commissione per l'esame di Avvocato 2007 ed è membro storico del Direttivo dell'Associazione Forense Emilio Conte, di cui ora è il presidente. Membro attivo della NIABA, associazione USA di avvocati italo-americani.