La parcella del difensore è assimilabile ad rendiconto in relazione al quale le contestazioni del cliente non possono essere generiche, ma devono riguardare specificamente le singole voci esposte, sorgendo solo in caso di contestazione l’obbligo del professionista di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali in caso contrario devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto.
Lo precisa la Corte di Cassazione con la ordinanza di ieri[1].
Il caso riguarda un avvocato che, a fronte della attività svolta, su incarico e per conto di un Comune, di rappresentanza e di assistenza in un giudizio dinanzi al T.A.R. ed in quattro giudizi dinanzi al Tribunale, si vedeva negato il compenso. Il professionista, dunque, chiedeva ed otteneva in danno dell’ente locale un decreto ingiuntivo. Il Comune proponeva opposizione, accolta in parte dal Tribunale. Interposto appello da parte del professionista, la Corte territoriale, in riforma della statuizione di primo grado, rigettava l’opposizione in prime cure esperita dal Comune, anzitutto esplicitando che non era necessario un contratto scritto tra Comune e legale per il conferimento dell’incarico, il requisito restando soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c.; inoltre, “l’omessa specifica contestazione di ciascuna delle attività processuali allegate come svolte dall’attore in senso sostanziale, esonera quest’ultimo da provare lo svolgimento delle stesse, in applicazione del principio della <non contestazione>“.
Il Comune proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
In diritto. La Corte, d’accordo con giudice del merito, ha rigettato il ricorso.
La Seconda Sezione ha infatti spiegato che “la parcella del difensore è assimilabile ad rendiconto in relazione al quale le contestazioni del cliente non possono essere generiche, ma devono riguardare specificamente le singole voci esposte, sorgendo solo in caso di contestazione l’obbligo del professionista di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali in caso contrario devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto (cfr. Cass. 11.1.1997, n. 242; Cass. 23.7.1979, n. 4409)”.
Del tutto ingiustificata, secondo gli Ermellini, è la prospettazione del Comune secondo cui il deposito delle sole parcelle vistate dall’Ordine non ha consentito all’Ente comunale di verificare l’attività professionale che sarebbe stata svolta in concreto in suo favore e che rendeva possibile solo una contestazione in toto; del pari ingiustificata è la prospettazione del ricorrente secondo cui dalla documentazione depositata non risulta neppure la procura conferita dal Sindaco.
La Corte territoriale, ha precisato il Collegio, «ha dato atto specificamente della “presenza di valide delibere di conferimento di incarico professionale, con previsione di impegni di spesa e successivo conferimento di mandato a margine dei singoli atti processuali”, firmato dal rappresentante dell’ente comunale».
La Cassazione ha così rigettato il ricorso del Comune, condannato a corrispondere il compenso al professionista, oltre alle spese del giudizio di legittimità.
[1] Sez. II, 31.05.2017 n. 13786