Con sentenza n°23/2019 – del 21 giugno 2018, pubblicata il 23 aprile 2019 – il Consiglio Nazionale Forense ha offerto importanti chiarimenti sull’illiceità della pratica, aimè sempre più diffusa, di pubblicità online con cui alcuni colleghi, in spregio dei basilari principi deontologici che dovrebbero sorreggere la nostra professione, tentano di accaparrarsi clientela a suon di slogan pubblicitari e prestazioni gratuite.
Il caso in esame
La sentenza in esame trae origine dal ricorso presentato da un collega pescarese, avverso la sentenza con cui il proprio COA lo aveva condannato alla sanzione edittale della censura a seguito della pubblicità presente su un sito internet denominato “risarcimento danni medici”, contenente link di rimando alla pagina personale del collega, in cui venivano promesse prestazioni professionali “…senza anticipi, senza spese, senza rischi e, soprattutto, in tempi brevissimi…” e di definizione “…entro 240 giorni invece di attendere i soliti 4-5-6 anni…”, nonché la previsione di pagamento del compenso solo nel caso di raggiungimento del risultato.
La decisione del CNF
Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza in oggetto, conferma la condanna del collega, alla luce delle seguenti condivisibili argomentazioni.
Preliminarmente, il Consiglio chiarisce che “…tanto il precedente Codice Deontologico (art. 17 e 19), quanto quello attualmente vigente (art. 17, 35 e 37), (prevedevano e) prevedono: A) da un lato che le informazioni pubblicitarie sull’attività professionale, per essere lecite e corrette, debbano essere caratterizzate da trasparenza, correttezza, non equivocità, non ingannevoli, non comparative, né suggestive od elogiative, e ciò anche per un evidente scopo di tutela di affidamento della collettività; B) dall’altro il divieto per l’avvocato di acquisire rapporti di clientela con modi non conformi a correttezza e decoro”.
A ciò non può che conseguire a costituire illecito disciplinare non è stata in sé lo svolgere pubblicità professionale “…sicuramente legittimo nel suo aspetto informativo e promozionale – ma le modalità ed il contenuto di un messaggio caratterizzato dalle evidenti sottolineature del dato economico e dalla marcata natura commerciale dell’informativa”.
In particolare, a violare i dettami deontologici è certamente la promessa pubblicitaria di definirela “…vertenza entro 240 giorni”, poiché:
- “si pone in contrasto con i precetti di correttezza e veridicità, atteso che, come è evidente, nessuna garanzia e/o certezza può esservi circa il fatto che una qualsiasi pratica contenziosa possa sicuramente definirsi entro il termine pubblicizzato”;
- ha una chiara natura elogiativa e comparativa, “…laddove la promessa di definizione entro 240 giorni è posta a confronto con i termini di 4-5-6 anni normalmente occorrenti (secondo il messaggio implicito, ma chiaro, contenuto nella brochure) agli altri avvocati”;
- “…i riferimenti a detti termini di durata rimangono del tutto privi di una qualche giustificazione…”, con conseguente violazione dei criteri di correttezza e trasparenza.
Parimenti, le espressioni “senza anticipi, senza spese, senza rischi … pagamento del compenso legato al risultato ottenuto, senza alcun obbligo di corrispettivo in caso di mancato ottenimento del risultato” integrano chiaramente l’offerta di una prestazione gratuita, tesa a suggestionare “…la potenziale clientela con evidenti sottolineature esclusivamente del dato economico”.