Ritardo nel volo acquistato in un pacchetto “tutto compreso” mediante Agenzia di Viaggi? È competente a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento l’autorità dello Stato di partenza ai sensi del regolamento CE 44/01 – Corte giustizia Unione Europea Sez. I, Sent., 26-03-2020, causa C-215/18

Il giudizio a quo

Una cittadina ceca a seguito di un ritardo di oltre 4 ore su un volo della Primera Air Scandinavia A/S (una società commerciale di trasporto aereo con sede in Danimarca), acquistato all’interno di un pacchetto “tutto compreso” mediante Agenzia di Viaggi della sua città, proponeva ricorso dinnanzi al giudice nazionale al fine di ottenere il risarcimento da parte della compagnia aerea dei relativi danni ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Il Giudice adito, tuttavia, si dichiarava incompetente:

  • alla luce dell’inapplicabilità del regolamento CE 44/2001, alla Danimarca, Paese di bandiera della compagnia aerea;
  • in considerazione dell’assenza di alcun contratto concluso tra la ricorrente e la compagnia aerea.

La sig.ra Králová interponeva appello avverso la predetta pronuncia di incompetenza, che, tuttavia, veniva rigettato dal giudice del Gravame, ad avviso del quale il regolamento CE 44/01, nonostante fosse astrattamente applicabile alla Danimarca, non consentiva di fondare nel caso di specie la competenza dei giudici cechi.

La signora, lungi da darsi per vinta, ricorreva sino in Cassazione, che, con decisione del 15 settembre 2015, annullava le ordinanze, rinviando al giudice di primo grado al fine di verificare la competenza del giudice adito ai sensi dell’articolo 5, punto 1, e degli articoli 15 e 16 del regolamento n. 44/2001.

Le domande pregiudiziali poste alla Corte di Giustizia

Il giudice del rinvio decideva di sospende il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

  1. «Se la convenuta sia legittimata passiva ai fini dell’esercizio dei diritti derivanti dal regolamento [n. 261/2004]».
  2. «Se tra la ricorrente e la convenuta sia intercorso un rapporto contrattuale ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento [n. 44/2001], ancorché le medesime non abbiano stipulato l’una con l’altra alcun contratto e il volo facesse parte di un servizio “tutto compreso” fornito sulla base di un contratto concluso dalla ricorrente con un terzo (un’agenzia di viaggi)».
  3. «Se sia possibile qualificare tale rapporto nell’ambito di un contratto concluso da consumatori ai sensi [degli] (…) articoli da 15 a 17 del [regolamento n. 44/2001]».

Le risposte della Corte di Giustizia

1) L’irrilevanza dell’acquisto del biglietto all’interno di un pacchetto “tutto compreso” ai fini dell’applicabilità del regolamento 261/2004

Il Giudice comunitario, pronunciandosi sulla prima questione – “se la convenuta sia legittimata passiva ai fini dell’esercizio dei diritti derivanti dal regolamento [n. 261/2004]” -, preliminarmente chiarisce:

  • che, ai sensi dell’art. 3, par. 5 del regolamento 261/2004, il vettore, che non abbia stipulato un contratto con il passeggero, è comunque tenuto al rispetto del predetto regolamento, in quanto “…si considera che esso agisca per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero (sentenza del 7 marzo 2018, flightright e a., C-274/16, C-447/16 e C-448/16, EU:C:2018:160, punto 62)”;
  • conseguentemente, “…il passeggero di un volo ritardato può avvalersi del regolamento n. 261/2004 contro il vettore aereo operativo, anche se il passeggero e il vettore aereo operativo non hanno stipulato tra loro alcun contratto”.

Ciò premesso, la Corte di Giustizia ritiene irrilevante, ai sensi dell’art. 3, par. 6 del regolamento 261/2004, che il biglietto aereo sia stato acquistato mediante pacchetto “all inclusive”, ai fini dell’esercizio dei diritti derivanti dalla direttiva 90/314; e ciò in quanto:

  • se da un lato la previsione da parte dell’art. 8, par. 2 del regolamento 261/2004 “… che il diritto al rimborso del biglietto si applica anche ai passeggeri i cui voli rientrano in un servizio «tutto compreso», ad esclusione del caso in cui un simile diritto sussista a norma della direttiva 90/314” implica “…che la semplice esistenza di un diritto al rimborso, sussistente a norma della direttiva 90/314, è sufficiente per escludere che un passeggero, il cui volo faccia parte di un viaggio «tutto compreso», possa chiedere il rimborso del suo biglietto aereo, in forza del regolamento n. 261/2004, al vettore aereo operativo (sentenza del 10 luglio 2019, Aegean Airlines, C-163/18, EU:C:2019:585, punto 31)”;
  • dall’altro, gli “…articoli 6 e 7 del regolamento n. 261/2004, ai sensi dei quali la passeggera di cui trattasi nel procedimento principale ha presentato il proprio ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria, non prevedono una deroga equivalente a quella contemplata per il rimborso del biglietto all’articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento, oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza del 10 luglio 2019, Aegean Airlines (C-163/18, EU:C:2019:585)”;
  • e, pertanto, “…il diritto a compensazione pecuniaria di cui all’articolo 7 di detto regolamento è applicabile in una situazione in cui il volo acquistato da un passeggero faccia parte di un viaggio «tutto compreso», senza che ciò incida sugli eventuali diritti sussistenti a norma della direttiva 90/314”.

Alla luce delle predette considerazioni, la Corte dichiara, pertanto, “…che il regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che un passeggero di un volo ritardato di tre o più ore può proporre un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria ai sensi degli articoli 6 e 7 dello stesso regolamento nei confronti del vettore aereo operativo, anche se tale passeggero e tale vettore aereo non hanno stipulato tra loro alcun contratto e il volo di cui trattasi fa parte di un viaggio «tutto compreso» rientrante nella direttiva 90/314”.

2)   L’applicabilità del regolamento 44/01 alla domanda di risarcimento proposta in forza del regolamento 261/04 alla luce delle obbligazioni liberamente assunte inter partes

Passando alla seconda questione – “se l’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria, proposto, in forza del regolamento n. 261/2004, da un passeggero nei confronti del vettore aereo operativo, rientri nella nozione di «materia contrattuale» ai sensi di tale disposizione, anche se tra dette parti non è stato concluso alcun contratto e il volo effettuato da tale vettore aereo era previsto da un contratto di viaggio «tutto compreso», comprensivo anche di alloggio, stipulato con un terzo”, la Corte rileva preliminarmente come:

  • “…l’articolo 5 del regolamento n. 44/2001 prevedeva, al suo punto 1, che la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita”;
  • la giurisprudenza comunitaria ha interpretato la nozione di  «materia contrattuale» “…in modo autonomo, al fine di garantire l’applicazione uniforme della stessa in tutti gli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2018, flightright e a., C-274/16, C-447/16 e C-448/16, EU:C:2018:160, punto 58 e giurisprudenza ivi citata)”, chiarendo che “…la conclusione di un contratto non costituisce una condizione di applicazione dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001”;
  • ai sensi del predetto art. 5, in mancanza di un contratto concluso inter partes, “…è indispensabile ai fini della sua applicazione individuare un’obbligazione, dato che in forza di tale disposizione la competenza giurisdizionale è determinata in relazione al luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita”.

Alla luce dei predetti chiarimenti, la Corte:

  • afferma pertanto l’applicabilità dell’art. 5, punto 1, del regolamento n°44/01 anche in mancanza di un contratto sottoscritto purché “…esista alcun obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un’altra” e ciò in quanto basata “…sulla causa dell’azione in giudizio e non sull’identità delle parti”, tale dovendosi ritenere il rapporto tra “…un vettore aereo, che non abbia concluso alcun contratto di trasporto con il passeggero e che abbia operato un volo previsto da un contratto di viaggio «tutto compreso» stipulato da un terzo”;
  • risponde conseguentemente al quesito “…dichiarando che l’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria proposto in forza del regolamento n. 261/2004 da un passeggero nei confronti del vettore aereo operativo rientra nella nozione di «materia contrattuale», ai sensi di tale disposizione, anche se tra dette parti non è stato concluso alcun contratto e il volo operato da tale vettore aereo era previsto da un contratto di viaggio «tutto compreso», inclusivo anche di alloggio, stipulato con un terzo”.

3)   Il ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria proposto da un passeggero nei confronti del vettore aereo operativo, con il quale tale passeggero non ha concluso alcun contratto, non rientra nell’ambito di applicazione dei citati articoli relativi alla competenza speciale in materia di contratti conclusi dai consumatori

Passando all’ultima questione postale – “se sia possibile qualificare tale rapporto nell’ambito di un contratto concluso da consumatori ai sensi [degli] (…) articoli da 15 a 17 del [regolamento n. 44/2001]” – la Corte preliminarmente, chiarisce:

  • che le norme sulla competenza menzionate al capo II, sezione 4, del regolamento n. 44/2001, che comprende gli articoli da 15 a 17 di tale regolamento, permettono ad un consumatore di scegliere se intentare la sua azione dinanzi al giudice del proprio domicilio oppure dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliata l’altra parte del contratto”;
  • dette norme – che derogano “…alla regola generale di competenza giurisdizionale sancita dall’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, che attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro sul territorio del quale il convenuto è domiciliato, quanto alla regola di competenza giurisdizionale speciale in materia di contratti, dettata dall’articolo 5, punto 1, del medesimo regolamento” – devono necessariamente essere oggetto di un’interpretazione restrittiva”;
  • affinché siano applicabili è necessario che siano soddisfatte cumulativamente tutte e tre distinte condizioni previste dall’art. 15, par.1, ovvero:
    • una parte contrattuale abbia la qualità di consumatore e agisca in un contesto che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale”;
    • il contratto tra il consumatore e un professionista sia stato effettivamente concluso”;
    • tale contratto rientri in una delle categorie di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), di detto articolo 15.”

Alla luce di quanto sopraesposto la Corte:

  • nega l’applicabilità delle norme sulla competenza di cui agli articoli 15-17 del citato regolamento in quanto, in relazione al rapporto giuridico tra un passeggero e il vettore aereo, qualora essi non abbiano stipulato tra loro alcun contratto, difetta il condizione dell’esistenza di un contratto concluso inter partes;
  • risponde alla seconda questione “dichiarando che gli articoli da 15 a 17 del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretati nel senso che un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria, proposto da un passeggero nei confronti del vettore aereo operativo, con il quale tale passeggero non ha concluso alcun contratto, non rientra nell’ambito di applicazione dei citati articoli relativi alla competenza speciale in materia di contratti conclusi dai consumatori”.
Luigi Romano

Avvocato del foro di Roma, cofondatore dello studio Legale Martignetti e Romano, docente di diritto civile nei corsi di preparazione per l’esame d’avvocato e collaboratore delle cattedre di diritto dell’Unione europea, European Judicial Systems e della Clinica legale CEDU presso l’università di Roma Tre. Ho completato i miei studi accademici con un master in Homeland Security presso il Campus Bio Medico e con un dottorato europeo in diritto di famiglia nel diritto internazionale privato dell’Unione europea tra l’università di Roma Tre, Lund University (Svezia) e la Universidad de Murcia (Spagna). Credo fermamente nella funzione sociale che l’avvocato ha l’onore e l’onere di esercitare e nello spirito di colleganza e unione che aimè sempre meno si riscontra tra le aule di Tribunale. Da poco più di un anno mi sono affacciato con passione nel mondo della politica forense assieme ad AFEC, come membro del suo rinnovato Direttivo, con la fiducia che uniti potremo ridare il lustro e il prestigio che il nostro Ordine ha avuto in passato e che deve tornare ad avere. All’interno di Afec mi occupo dell’organizzazione dei convegni, della redazione di articoli giuridici e note a sentenza, specie in ambito di diritto di famiglia, diritto civile, diritto internazionale privato e diritto dell’Unione europea.